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PANGEA Numero 4 Anno 2020

         all'anno 2021 e prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2020.


         Gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170
         milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200 milioni annui fino al 2034.



         Con il nuovo comma 51 bis le risorse vengono invece incrementate per l’anno 2021 di 600 milioni di euro a fronte
         dei 128 milioni originariamente previsti.


         Il comma 51-bis prevede, poi, che le maggiori risorse resesi disponibili nell'anno 2020 vengano assegnate ai comu-
         ni, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2020, mediante scorrimento della gra-
         duatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Il medesimo comma stabilisce che gli
         enti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto e che re-
         stano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 57 e 58 dell'articolo 1 della medesima legge
         n. 160 del 2019. A tal fine, si è reso necessario aggiungere, al comma 58, il riferimento al nuovo comma 51 -bis.


         Da ultimo, la modifica apportata al comma 52 è volta a prevedere che la richiesta di contributo sia completa, tra
         l'altro, delle informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazio-
         ne, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.


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         Art. 46: Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali


         La modifica introdotta al comma 139 e l'aggiunta del nuovo comma 139-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre

         2018, n. 145, rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed
         esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro,
         per 900 milioni di euro all 'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo, contestualmente,  lo
         scorrimento della graduatoria dell'anno 2021.


         Il comma 139-bis prevede, poi, che le maggiori risorse resesi disponibili negli anni 2021 e 2022 vengano assegnate
         agli enti, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, mediante scorrimento della
         graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Il medesimo comma stabilisce
         che gli enti sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di cui al comma 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 145
         del 2018, dalla data di pubblicazione del decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti
         dai commi 146 e 147 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.



         La modifica introdotta al comma 140 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, invece, introduce l'obbligo di
         ulteriori informazioni in sede di compilazione della domanda di richiesta di contributo da parte dell'ente locale, in
         particolare il quadro economico dell'opera ed il cronoprogramma dei lavori.


         Al fine di rafforzare i controlli sull'utilizzo delle risorse, è stato sostituito, poi, il comma 148 dell'articolo 1 della cita-
         ta legge n. 145 del 2018, prevedendo la possibilità di stipulare appositi accordi con altre Amministrazioni compe-
         tenti, ovvero con la Guardia di finanza, per la verifica delle spese sostenute.


         Da ultimo, con l'introduzione del comma 148-ter, tenuto conto della situazione emergenziale in atto, è stata previ-
         sta la proroga di tre mesi dei termini di avvio dei lavori riferiti ai contributi agli investimenti assegnati negli anni


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