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PANGEA Numero 4 Anno 2020


         Collego consultivo tecnico e commissione giudicatrice

         L’art. 6 della legge di conversione prevede, fino al 31 dicembre 2021, la obbligatoria costituzione presso ogni stazio-
         ne appaltante di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di

         rilevanza europea.

         Il collegio deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data,
         ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di so-
         spensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle di-

         spute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione.

         Ai sensi del comma 7 dell’art. 6 i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico
         delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni as-
         sunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo

         nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo
         da un decimo a un terzo, per ogni ritardo.

         L’articolo 8, comma 7, lettera a), proroga il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 2019 (c.d.
         sblocca cantieri, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55), il quale, nelle more della riforma complessiva del

         settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (in particolare delle direttive
         su appalti e concessioni, nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE), dispone che fino al 31 dicembre 2021 (in luo-
         go del 31 dicembre 2020, come previsto prima della modifica), non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art.
         77, comma 3, quarto periodo del Codice dei contratti, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti
         iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78. Viene precisato che resta però fermo l'obbligo di individuare i
         commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appal-

         tante.


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         Crisi di impresa (art. 5, co. 4)


         Con il comma 4 dell’articolo 5 è previsto che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi inclu-
         se la crisi o l’insolvenza dell’esecutore (anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazio-
         ne all’esercizio provvisorio dell’impresa), non possa proseguire con il soggetto designato - né, in caso di esecutore

         plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori an-
         cora da realizzare, secondo l'aggiunta del Senato - la stazione appaltante dichiara senza indugio la risoluzione del
         contratto, previo parere del collegio consultivo tecnico, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4,
         del codice dei contratti pubblici . La risoluzione opera di diritto.


         La disposizione in esame prevede, tuttavia , che ciò avvenga "salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia co-
         munque, anche in base al citato parere" del collegio consuntivo “possibile o preferibile proseguire con il medesimo
         soggetto”.

         La stazione appaltante provvede secondo una delle seguenti modalità:


              i) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa
         convenzione, di altri enti o società pubbliche;



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