Page 27 - C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\msoF529.tmp
P. 27

Normativa

         2019 e 2020, ai sensi del comma 853 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.


                                                           ***



         Art. 47: Incremento risorse per piccole opere


         L'introduzione del comma 29-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio per l'anno 2020), ad
         opera del comma 1, lettera a), rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi a favore dei
         comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo di raddoppiare, per
         il solo anno 2021, i contributi assegnati ai singoli comuni.  Le maggiori risorse sono assegnate con decreto del Mini-
         stero dell'interno entro il 15 ottobre 2020.


         Inoltre, al fine di disciplinare le modalità di erogazione dei contributi nel caso in cui gli enti avessero cope1io con
         più annualità del contributo un'unica opera, sono introdotte modifiche al comma 33 dell 'articolo 1 della legge n.
         160 del 2019.


                                                           ***



         Art. 48: Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane


         Il comma 1, al fine di rafforzare, nel periodo 2020-2024 le misure già previste per interventi di manutenzione
         straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli
         enti di decentramento regionale, prevede di anticipare le risorse disponibili per il periodo 2030-2034, pari a 1.125
         milioni di euro, agli anni dal 2021 al 2024 prevedendo, contestualmente, una pianificazione delle risorse coerente
         con gli stati avanzamento lavori.



         Il successivo comma 2 prevede, poi, che le maggiori risorse resesi disponibili nel periodo 2021-2024 vengano asse-
         gnate agli enti, con decreto del Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del
         Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'i-
         struzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.


                                                           ***


         Art. 49: Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane


         Al fine di rafforzare le misure per gli investimenti, è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del-
         le infrastrutture e dei trasporti, di un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno de-
         gli anni 2021-2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sosti-
         tuzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Il fondo è assegnato alle province e città metropo-
         litane con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
         finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
         decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'assegnazione è disposta sulla base di un piano che classifichi i program-
         mi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e
         alla popolazione servita. Da ultimo, sono disciplinate le modalità di certificazione e monitoraggio.



                                                           ***

                                                                                                               27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32