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PANGEA Numero 4 Anno 2020


         senza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente,
         in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso oppure che non sod-
         disfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.


         Resta salva, infine, a seguito dell'aggiudicazione, la necessità di verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini del-
         la stipula del contratto.

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         Fondo per la formazione professionale del responsabile unico del procedimento (art. 7, co. 7-bis e 7-ter)

         Nel corso dell’esame al Senato, sono stati introdotti nell'articolo 7 i commi 7-bis e 7-ter.


         Il comma 7-bis istituisce, al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affida-
         mento di appalti e concessioni, un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1
         milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.


         Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del proce-
         dimento (RUP) di cui all'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


                                                           ***

         Lavori in corso (art. 8, co. 4)


         Il comma 4 dell’articolo 8 reca disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in
         vigore della norma in esame.


         Vengono disciplinati gli obblighi del direttore dei lavori, il quale adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate, lo
         stato di avanzamento dei lavori (SAL). Segnaliamo che ciò avviene anche in deroga alle specifiche clausole con-
         trattuali.


         In relazione alla scansione temporale, si prevede che:

              i) il SAL della direzione lavori sia fatto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;


              ii) il certificato di pagamento venga emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione
         del SAL;


              iii) l pagamento venga poi effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento.

         Sono riconosciuti - a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici
         dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta - i maggiori costi deri-

         vanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del pia-
         no di sicurezza e coordinamento. Ciò in attuazione delle misure di contenimento previste per l'emergenza sanitaria
         da Covid-19 (lett. b).

         Si richiamano in tal senso le norme sulle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 di cui agli articoli 1 e

         2 del decreto – legge n. 6 del 2020 - ora abrogati - e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 (convertito, con
         modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).


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