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Normativa

         che sparuto giovane, ma in generale è abbastanza raro incontrare dei Magistrati del Pubblico Ministero che abbia-
         no avuto la possibilità di approfondire, come sarebbe richiesto, la materia ambientale.
             Non certo per cattiva volontà, ma, per ragioni organizzative, carenze di risorse, sistemi di turnazione, per cui,
         quando  un  Magistrato  acquisisce  una  competenza  specifica  su  una  tipologia  di  reato,  viene  assegnato  ad  altro
         settore del diritto penale, etc.
             Il risultato finale è che il Magistrato che gestisce le indagini è purtroppo, molto sovente, “ostaggio” della Poli-
         zia Giudiziaria, con grandissima sofferenza dei difensori, per tutta una serie di ragioni che non hanno bisogno di es-
         sere evidenziate.
             Questo è un male profondo, sempre più profondo e sempre più difficile da risolvere. Una richiesta di disseque-
         stro, una richiesta di revoca/sostituzione misura, una memoria nella fase delle indagini, si gioca la sua fortuna, in
         primo luogo, attraverso il parere dell’ufficiale di polizia giudiziaria che ha condotto le indagini.
             Ora, chi scrive crede di poter osservare, senza timore di essere smentito, che l’art. 358 e la ricerca degli ele-
         menti a favore degli indagati esula del tutto dal bagaglio culturale del personale di polizia giudiziaria, soprattutto
         per quanto riguarda i corpi specializzati nelle indagini sui reati ambientali.
             Questa propensione fortemente accusatoria, e non di rado sconfinante nella interpretazione del tutto irragio-
         nevole, assolutamente minoritaria, se non addirittura del tutto slegata dal dato normativo e arbitraria, “contagia”
         inevitabilmente il Pubblico Ministero, per cui l’art. 358 resta davvero solo sulla carta.
             La situazione non muta, ed anzi per certi versi peggiora, se si sposta la lente di ingrandimento sulla consulenza
         tecnica, molto utilizzata nelle indagini per reati ambientali.
             Chi si occupa di questi reati sa bene che esistono una rosa di consulenti, noti frequentatori delle Procure, che
         sono in grado di scrivere qualsiasi cosa pur di recepire quelli che loro pensano possano essere i desiderata dei loro
         committenti, ignorando che nella maggioranza dei casi i loro committenti sarebbero più contenti di avere una ver-
         sione imparziale dei fatti, nonché delle valutazioni tecniche attendibili.
             A volte questi tecnici vengono nominati come periti negli incidenti probatori, ma anche in questa veste conti-
         nuano a portare avanti le loro battaglie personali, più o meno sincere ed ispirate a ideologia pulita, senza accorgersi
         che quello del perito è proprio un vestito diverso.
             Poi ci sono gli incompetenti, e delle volte lo stupido cagiona danni peggiori dell’intelligente malizioso. Un Pub-
         blico Ministero non specializzato difficilmente è in grado di accorgersene e, per quanto l’avvocato sia bravo e chiaro
         nel cercare di spiegare come stanno le cose, è molto difficile che il Pubblico Ministero privilegi l’opinione espressa
         dal difensore rispetto a quella sostenuta dalla “sua” P.G. o dal “suo” consulente.
             Non c’è davvero, nella penna di chi scrive, nessun intento polemico nell’affrontare questi temi, ma una lineare
         ed obiettiva osservazione dei fatti. Del resto, il primo vero squilibrio tra le parti nasce proprio dal fatto di mettere di
         fronte un Pubblico Ministero che non ha avuto alcuna possibilità di approfondire la materia ambientale, estrema-
         mente tecnica e complessa, ed un avvocato che, diversamente, si occupa in misura prevalente di questo, con tempi
         e risorse incomparabilmente superiori.
             Tornando al tema di fondo, è comprensibile che il Pubblico Ministero, dovendo scegliere, preferisca fidarsi,
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         appunto della sua P.G. o del suo consulente piuttosto che dell’avvocato per quanto bravo .
             Ai consulenti diciamo “orientati” e a quelli non molto competenti si aggiungono quelli seri ed imparziali, che
         quasi sempre sono consulenti che lavorano indifferentemente per i Tribunali, per le Procure e per gli Avvocati, pro-
         prio perché la loro autorevolezza e serietà li mette al riparo di qualsivoglia preoccupazione di condizionamento.
         Questa categoria di consulenti è purtroppo quella meno rappresentata sotto il profilo quantitativo.
             Vi sono poi, in quasi tutti i settori del “diritto tecnico”, delle questioni che dividono i cultori della scienza di
         settore, pur bravi e seri. Si pensi ai processi per omicidio colposo, per mesotelioma pleurico causato dall’esposizio-
         ne all’amianto: il tema dell’efficacia delle dosi successive di esposizione all’amianto, il problema della collocazione
         del momento dell’insorgenza del tumore, continuano a dividere gli studiosi.
             L’esistenza di queste due “fazioni”, e quindi quali siano gli studiosi che seguono una tesi e quali siano quelli che
         sposano l’altra, è divenuta ormai così nota che, quando un Pubblico Ministero o un Giudice si trova a dover sceglie-
         re un consulente o un perito, in pratica è come scegliesse la legge da applicare al caso concreto (se sceglie il consu-
         lente Tizio avrà su questo punto una risposta che lo condurrà  ad una scelta favorevole all’indagato / imputato; se
         sceglie il consulente Caio avrà una risposta che lo condurrà una definizione sfavorevole all’indagato / imputato. In-
         somma, scegliendo il consulente sceglierà la legge, consapevolmente o ignorandolo, scientemente o suo malgrado).



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          Bravo nel senso di riconosciuto come persona seria e competente.
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          Certe normative sono così complesse e talvolta scritte così male da rendere possibile questo stato di cose. La normativa
         ambientale sotto questo profilo è paradigmatica. Oltre le norme, le circolari, i pareri dei singoli enti coinvolti nel processo
         (non di rado divergenti), ci sono poi tutte le questioni squisitamente tecniche (come prelevare un campione; come prepararlo
         per le analisi; che tipo di analisi fare e come farle …).
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