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Normativa

         derivanti dall'attuazione dei novellati commi 14 bis e 14 ter.


         Il comma 2 della norma in esame, invece, mira a favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria
         con particolare riguardo ai settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'e-
         nergia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera.



         Da ultimo, il comma 3 introduce modifiche all'articolo 112-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, autoriz-
         zando, in caso di esercizio provvisorio, le variazioni di bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali, per
         l'anno 2020, riguardanti non solo l'utilizzo delle risorse trasferite, ma anche di quelle assegnate agli stessi enti locali
         ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai sensi di norme di
         legge dello Stato per contributi agli investimenti.


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         II) La conversione in legge del Decreto Semplificazioni


         Il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) è stato convertito in legge con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.
         228 del 14 settembre 2020 della legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120.

         Tra le perplessità suscitate dalla conversione in legge, particolare importanza riveste la permanenza della disposi-

         zione avente ad oggetto la possibile esclusione dagli appalti pubblici degli operatori economici per irregolarità fiscali
         “non definitive”.

         L’art. 8 del decreto, infatti, non ha subito sostanziali modificazioni in sede di conversione. La norma, quindi, conti-
         nua a prevedere la facoltà (non l’obbligo) di esclusione dalle procedure d’appalto se la stazione appaltante è a co-

         noscenza - e può adeguatamente dimostrare - che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi
         al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale manca-
         to pagamento costituisca una grave violazione, laddove per “grave” si intende una violazione di importo superiore a
         5.000,00 euro.


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         Contratti pubblici ed edilizia: proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo delle procedure
         semplificate.


         Tra le modifiche introdotte al decreto in sede di conversione si evidenzia la proroga del termine, fino al 31 dicembre
         2021 (inizialmente previsto al 31 luglio 2021), della possibilità di ricorrere unicamente a due modalità di affidamen-
         to delle commesse pubbliche (art. 1, co. 2):


             affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi com-
                presi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro;

             procedura  negoziata,  senza  bando,  previa  consultazione  di  un  numero  di  operatori  variabile  sulla  base

                dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore
                alle soglie di rilevanza comunitaria.

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