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Normativa


              ii) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risul-
         tanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei la-
         vori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle medesime condizioni proposte dall’operatore economico
         interpellato;


              iii) indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;

              iv) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle atti-
         vità necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. sblocca

         cantieri).

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         Deroghe dibattito pubblico (art. 8, co. 6-bis)

         L'articolo 8, comma 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle ammini-
         strazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo

         alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché
         alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici.

         La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare inte-
         resse pubblico e rilevanza sociale.


         In dettaglio, il nuovo comma 6-bis, prevede - in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conse-
         guenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza
         sociale aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio – che sino al 31 dicembre 2023, su richie-
         sta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubbli-

         co, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate.

         In tal caso si consente quindi alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di
         prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme stabilite dal codice
         dei contratti pubblici. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette

         opere di 'particolare interesse pubblico e rilevanza sociale'.

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         Esame offerte prima dei requisiti (art. 8, co. 7, lettera c)


         L’articolo 8, comma 7, lettera c) proroga il termine di cui all'art. 1, comma 3, del DL n. 32 del 2019.

         Tale comma 3, come modificato, prevede che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 31
         dicembre 2020), trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del codice
         dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte – di espletare

         l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti.

         Resta fermo - ai sensi dell'art. 133, comma 8 - che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel
         bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.


         Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di tale possibilità devono, inoltre, garantire che la verifica dell'as-

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