Page 57 - C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\msoF529.tmp
P. 57

Rubriche

         dall’articolo 808 ter del Codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in
         forma scritta dalle parti stesse.
         Il lodo deve essere quindi definito in forma espressa, sulla base della previsione contenuta nel contratto di appalto,
         regolativa del C.C.T. e dei suoi compiti. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in de-
         roga a quanto disposto dall'articolo 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione con-
         trattuale.
         Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
         1)   se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai
         suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
         2)   se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
         3)   se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
         4)   se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
         5)   se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non
         si applica l'articolo 825.
         Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sotto-
         scritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunica-
         zione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta
         dalla maggioranza dei componenti.
         In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comuni-
         cazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
         L’art. 6, co. 3, così come modificato dall’art.51, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede inol-
         tre che quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determina-
         zione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non
         ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rim-
         borso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata
         del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta fer-
         ma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
         L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del
         soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi con-
         trattuali.
         L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del sog-
         getto agente per danno erariale, salvo il dolo.
                                                           **
         3.7 Condizioni di «incompatibilità funzionale» e «sanzioni»

         Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e
         comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.
         In caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche
         di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componen-
         ti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
         Il ritardo ingiustificato nell’adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal
         caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del
         collegio.
         La costituzione obbligatoria del C.C.T. comporta, in tal caso, l’avvio di un processo per la nomina di un nuovo colle-
         gio consultivo tecnico.
                                                           ***
         4. CRITICITÀ
         4.1 Mancata istituzione del C.C.T.: quid iuris?

         Limitatamente al Collegio obbligatorio (sopra soglia), la norma del decreto Semplificazioni prevede le modalità di
         costituzione del C.C.T. senza fare però alcun riferimento alle conseguenze di un ritardo o di una mancata costitu-
         zione dello stesso.
         Ove il Collegio non venga istituito per mancato accordo o avvenga in ritardo non è prevista infatti una sanzione ma
         l’art. 6, co. 3, prevede che: «L’inosservanza delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico viene valutata ai
         fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempi-
         mento degli obblighi contrattuali»


                                                                                                               57
   52   53   54   55   56   57   58   59