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         Avv. Stefano Cresta - Cresta & Associati Studio Legale
         Stefano.cresta@crestaeassociati.eu



         Newsletter
         Giugno 2021



         Il Collegio Consultivo Tecnico (C.C.T.) negli appalti di opere e di lavori pubblici alla luce del De-
         creto Legge 16 luglio 2020, n. 76.


         Sommario: 1. Il Collegio Consultivo Tecnico quale punto di raccordo di interessi contrapposti: raffronto con l’i-
         stituto europeo - 2. Quadro normativo di riferimento - 3. Il funzionamento del C.C.T. - 3.1 C.C.T. obbligatorio e
         facoltativo - 3.2 Composizione del C.C.T. - 3.3 Procedimento di individuazione e di nomina dei componenti del
         Collegio Consultivo Tecnico -  .3.4 Compenso dei componenti del C.C.T. e divieto di nomina di consulenti d’ufficio -
         3.5 Modalità di svolgimento delle attività del C.C.T. - 3.6 Natura delle determinazioni del C.C.T. - 3.7 Condizioni di
         «incompatibilità funzionale» e «sanzioni» -  4. CRITICITÀ  4.1 Mancata istituzione del C.C.T.: quid iuris?  - 4.2. La
         natura delle determinazioni - 5. Conclusioni.


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         1.    Il Collegio Consultivo Tecnico quale punto di raccordo di interessi contrapposti: raffronto con l’istituto
         europeo

         Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (In
         Gazz. Uff. n. 178 del 16.07.2020, Suppl. ord. n. 24) prevede, nel Titolo I, Capo I (“Semplificazioni in materia di con-
         tratti pubblici”), alcune novità in tema di contratti pubblici, funzionali ad incentivare gli investimenti pubblici nel
         settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché a far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
         delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, che ha avuto un impatto negativo
         rilevante soprattutto sui progetti di appalto in esecuzione, determinando in molti casi il blocco dei cantieri.
         Il “Decreto Semplificazioni” (d.l. n. 76/2020) ha stabilito, in via transitoria e fino al 31 luglio 2021 − termine esteso
         fino al 31 dicembre 2021 con la legge di conversione 11.09.2020, n. 120 (In Gazz. Uff. n. 228 del 14.09.2020,
         Suppl. ord. n. 33), ed ulteriormente differito al 30 giugno 2023 dall’art. 51, comma 1, lettera e), decreto-legge n.
         77 del 2021 − un intervento sistematico finalizzato a una semplificazione in materia di contratti pubblici e edilizia.
         In tale ottica il Collegio Consultivo Tecnico (anche solo C.C.T.), il quale trova il suo “antenato” nell’istituto dell’ar-
         bitrato, dovrebbe porsi come un punto di raccordo tra i complessi e contrapposti interessi delle imprese e delle
         stazioni appaltanti pubbliche.
         Come noto gli operatori privati mirano ad ottenere una definizione del procedimento nella fase esecutiva del con-
         tratto nel minor tempo possibile, atteso che protrarre la controversia sul lungo periodo significa per l’impresa non
         poter programmare gli investimenti (e per la collettività subire il danno causato dal blocco dell’opera pubblica,
         che non viene portata a termine nei tempi previsti). Spinta di segno opposto è rappresentata, invece, dalla diffi-
         denza della P.A. verso l’arbitrato, spesso identificato con un possibile rischio di responsabilità per danno erariale
         che grava sul dipendente pubblico.
         Concorre a completare il complesso quadro degli interessi in gioco la diffidenza dell’opinione pubblica, sensibile
         alla denuncia di abusi e distorsioni nell'applicazione pratica dell’istituto dell’arbitrato e delle risoluzioni alternati-
         ve delle controversie.
         Il C.C.T. non è nuovo nel nostro ordinamento, l’istituto richiama il c.d. “Dispute Review Board” di derivazione an-
         glosassone.
         Le Dispute Board Rules (introdotte dall’International Chamber of Commerce) contengono all’art. 4 la disciplina del
         c.d. “Board”. Esso emette raccomandazioni circa le controversie che siano eventualmente insorte tra le parti, le
         quali non sono tenute ad attenersi alle indicazioni del Board, ma devono manifestare il loro eventuale dissenso
         con una comunicazione scritta, altrimenti le indicazioni del C.C.T. diventano vincolanti, non solo in relazione alla
         specifica controversia risolta, ma anche per il futuro.


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