Page 55 - C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\msoF529.tmp
P. 55
Rubriche
Ai sensi dell'art. 6, commi da 1 a 3 del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, fino al 30 giu-
gno 2023 (ex art. 51, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 77 del 2021), per i lavori di importo pari o superiore alle
soglie UE (5.350.000,00 euro) è obbligatoria, presso ogni Stazione appaltante, la costituzione di un Collegio Consul-
tivo Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data, con funzioni di assi-
stenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere
nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è invece facoltativa per i lavori sottosoglia e nella fase antecedente
all'esecuzione (rispettivamente commi 4 e 5 dell'art. 6).
Il C.C.T. ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Il C.C.T., inoltre, adotta determinazioni relative alle casistiche di sospensione dei lavori previste dall’art. 5, comma
4 del d.l. n. 76/2020 (con compiti specifici differenziati in relazione alle varie ipotesi, secondo la modulazione previ-
sta dai commi 2 e 3 dello stesso art. 5).
Il C.C.T. interviene, dunque, su due versanti:
a) risoluzione delle controversie emergenti nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
b) risoluzione delle dispute tecniche di ogni natura.
Non si tratta, pertanto, di un organismo a funzione esclusivamente «tecnica», ma di un collegio con competenze
interdisciplinari combinate, che possano garantire, ad esempio, la risoluzione di controversie su interpretazione di
elementi contrattuali controversi emerse in corso di esecuzione.
**
3.2 Composizione del C.C.T.
Il C.C.T. è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre componenti o, in caso di motivata complessità dell’o-
pera e di eterogeneità delle professionalità richieste, da cinque componenti.
La composizione «standard» del C.C.T. è di tre componenti. La composizione «straordinaria» con cinque compo-
nenti è possibile solo quando sussistano presupposti di complessità dell’opera e (contestualmente) di eterogeneità
delle professionalità richieste per affrontare le problematiche.
La composizione «straordinaria» deve essere motivata. I componenti del C.C.T. devono essere:
a) soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera;
b) individuati tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti;
c) con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in
relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali
quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottora-
to di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni
nel settore di riferimento.
La disposizione del d.l. n. 76/2020 individua quali componenti «tecnici» solo ingegneri e architetti, quindi figure in
possesso di laurea e di abilitazione.
La gestione delle controversie e delle dispute tecniche comporta l’inclusione nel C.C.T. anche di giuristi (definizione
molto ampia, che non comporta il riferimento ai soli avvocati) e di economisti (definizione altrettanto ampia, che
non comporta il riferimento ai soli commercialisti), in ogni caso anch’essi individuabili in soggetti laureati.
Ogni componente deve essere in possesso di un dottorato di ricerca o di esperienza almeno decennale nel settore
di riferimento (sia in ambito pubblico che privato).
**
3.3 Procedimento di individuazione e di nomina dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico
I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare
che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presiden-
te, sia scelto dai componenti di nomina di parte.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 77 del 2021 i componenti possono essere individuati an-
che tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone legate alle parti da rapporti di lavoro autonomo o di
collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo.
La Stazione appaltante può scegliere i componenti del C.C.T. tra suoi dipendenti (ma questi non devono ricoprire
alcun ruolo con attività incidenti sull’esecuzione dell’appalto) o tra soggetti esterni (per i quali valgono gli stessi
criteri di incompatibilità). In caso di scelta di comune accordo, la SA è tenuta a proporre i nominativi all’operatore
economico tenendo conto dei vincoli di scelta.
La scelta dei componenti del C.C.T. da parte della SA deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparen-
55