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PANGEA Numero 6 Anno 2021

         La natura di lodo contrattuale ex art. 808 ter c.p.c. del C.C.T. italiano si allontana dalla esperienza internazionale
         del Dispute Board, ove le determinazioni, vincolanti o meno per le parti, oltre ad essere sempre ricorribili mediante
         azione giudiziaria − come essenziale elemento di garanzia per tutti gli interessi in gioco − possono avere valenza
         propedeutica rispetto al giudizio ordinario o arbitrale.
         Il C.C.T. italiano di discosta da quello previsto in ambito internazionale principalmente sotto tre aspetti: i) il criterio
         di nomina (d’accordo tra le parti, ma anche separatamente) non garantisce il clima di collaborazione e fiducia tipi-
         co del predetto istituto; ii) la mancanza di specifiche disposizioni in tema di incompatibilità e possibile reiterazione
         dell’incarico; iii) aumento dei costi per il pubblico erario (in caso di nomina del presidente da parte del M.I.T., Re-
         gioni o Città metropolitane).
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         2.  Quadro normativo di riferimento

         L’istituto del C.C.T. deve essere considerato in relazione agli artt. 209 e 210 del decreto legislativo n. 50/2016 (c.d.
         “Codice dei contratti pubblici”) disciplinanti il giudizio arbitrale per la risoluzione delle controversie, su diritti sog-
         gettivi, insorte durante l'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progetta-
         zione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario.
         Il legislatore ha previsto, dunque, la scelta della via arbitrale come facoltativa.
         Il modello di arbitrato istituzionale è obbligatoriamente amministrato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici
         insediata presso l’ANAC e previamente autorizzato dall’organo di governo dell'amministrazione, cioè dalla parte
         appaltante.
         Il C.C.T. era stato introdotto con l’art. 207, d. lgs. 50/2016 con un’originaria natura transattiva. La norma è stata poi
         abrogata con il d.lgs. 56/2017 (c.d. decreto correttivo) alla luce delle critiche mosse dall’Anac e Consiglio di Stato
         (applicabili a parere di chi scrive anche al Collegio Consultivo Tecnico odierno).
         In particolare, secondo il Consiglio di Stato (v. Parere n. 855/2016) criticabile risultava l’estremamente vago ambito
         oggettivo di applicazione dell'istituto, riferito, con un’espressione alquanto atecnica dalla norma, alle “dispute di
         ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto”, nonché la sua confondibilità con l'ac-
         cordo bonario. Per questo il supremo Consesso della Giustizia amministrativa aveva richiesto la soppressione della
         norma.
         Secondo l’ANAC tale strumento di risoluzione delle controversie configurava una "sorta di arbitrato libero" e, come
         tale, poteva interferire sui compiti e sulle funzioni della Camera arbitrale e aggirare [...], “nella sostanza, il criterio

         di delega di cui alla lett. aaa) secondo cui l'arbitrato nei contratti pubblici può essere solo amministrato” (v. la Rela-
         zione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30.03.16).
         Un timido intervento in materia di C.C.T. era già stato previsto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 il c.d. “Decreto Sblocca
         cantieri” (coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55) nel quale il C.C.T. era stato previsto come
         facoltativo ed a tempo determinato fino all’entrata in vigore del regolamento unico.
         Lo Sblocca cantieri aveva stabilito, a norma dell'articolo 1, commi 11-14, una forma opzionale di C.C.T., configurato
         come un meccanismo di assistenza preventiva con collegio di tre membri per una celere risoluzione di eventuali
         controversie sorte durante la fase esecutiva del contratto.
         Il D.L. Semplificazioni, prevedendo espressamente l’abrogazione dei commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del D.L. 18
         aprile 2019 ha inteso regolare ex novo la natura e la disciplina sistematica del C.C.T. conferendo allo stesso, come
         si specificherà nel prosieguo, natura di lodo contrattuale.
         La Disciplina del C.C.T. non è stata ricollocata nell’art. 207, d.lgs. 50/2016, ma consegnata al D.L. 76/2020 con nor-
         me a tempo: fino al 31.12.2021, il che rende l’intero quadro normativo in materia stratificato e complesso.
         A rincarare la dose, quanto a stratificazione normativa, concorre anche la c.d. Soft Law emanata in materia, costi-
         tuita da:
           Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle s.a. delle funzioni del C.C.T., approvate dal Consiglio
         Superiore dei Lavori Pubblici il 21.12.2020;
           Indicazioni  ITACA  del  dicembre  2020  (recepite  con  atti  deliberativi  di  Giunta  da  diverse  Regioni  quali  ad
         esempio Toscana Basilicata Veneto);
           ANAC, Delibera 9.3.2021, n. 206;
           Supporto giuridico MIT di agosto 2020;
           Parere Comitato Tecnico Appalti Pubblici, Fondazione Ordine Ingegneri Provincia di Roma del 3.2.2021.
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         3. Il funzionamento del C.C.T.
         3.1 C.C.T. obbligatorio e facoltativo



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