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PANGEA Numero 6 Anno 2021
La natura di lodo contrattuale ex art. 808 ter c.p.c. del C.C.T. italiano si allontana dalla esperienza internazionale
del Dispute Board, ove le determinazioni, vincolanti o meno per le parti, oltre ad essere sempre ricorribili mediante
azione giudiziaria − come essenziale elemento di garanzia per tutti gli interessi in gioco − possono avere valenza
propedeutica rispetto al giudizio ordinario o arbitrale.
Il C.C.T. italiano di discosta da quello previsto in ambito internazionale principalmente sotto tre aspetti: i) il criterio
di nomina (d’accordo tra le parti, ma anche separatamente) non garantisce il clima di collaborazione e fiducia tipi-
co del predetto istituto; ii) la mancanza di specifiche disposizioni in tema di incompatibilità e possibile reiterazione
dell’incarico; iii) aumento dei costi per il pubblico erario (in caso di nomina del presidente da parte del M.I.T., Re-
gioni o Città metropolitane).
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2. Quadro normativo di riferimento
L’istituto del C.C.T. deve essere considerato in relazione agli artt. 209 e 210 del decreto legislativo n. 50/2016 (c.d.
“Codice dei contratti pubblici”) disciplinanti il giudizio arbitrale per la risoluzione delle controversie, su diritti sog-
gettivi, insorte durante l'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progetta-
zione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario.
Il legislatore ha previsto, dunque, la scelta della via arbitrale come facoltativa.
Il modello di arbitrato istituzionale è obbligatoriamente amministrato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici
insediata presso l’ANAC e previamente autorizzato dall’organo di governo dell'amministrazione, cioè dalla parte
appaltante.
Il C.C.T. era stato introdotto con l’art. 207, d. lgs. 50/2016 con un’originaria natura transattiva. La norma è stata poi
abrogata con il d.lgs. 56/2017 (c.d. decreto correttivo) alla luce delle critiche mosse dall’Anac e Consiglio di Stato
(applicabili a parere di chi scrive anche al Collegio Consultivo Tecnico odierno).
In particolare, secondo il Consiglio di Stato (v. Parere n. 855/2016) criticabile risultava l’estremamente vago ambito
oggettivo di applicazione dell'istituto, riferito, con un’espressione alquanto atecnica dalla norma, alle “dispute di
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto”, nonché la sua confondibilità con l'ac-
cordo bonario. Per questo il supremo Consesso della Giustizia amministrativa aveva richiesto la soppressione della
norma.
Secondo l’ANAC tale strumento di risoluzione delle controversie configurava una "sorta di arbitrato libero" e, come
tale, poteva interferire sui compiti e sulle funzioni della Camera arbitrale e aggirare [...], “nella sostanza, il criterio
di delega di cui alla lett. aaa) secondo cui l'arbitrato nei contratti pubblici può essere solo amministrato” (v. la Rela-
zione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30.03.16).
Un timido intervento in materia di C.C.T. era già stato previsto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 il c.d. “Decreto Sblocca
cantieri” (coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55) nel quale il C.C.T. era stato previsto come
facoltativo ed a tempo determinato fino all’entrata in vigore del regolamento unico.
Lo Sblocca cantieri aveva stabilito, a norma dell'articolo 1, commi 11-14, una forma opzionale di C.C.T., configurato
come un meccanismo di assistenza preventiva con collegio di tre membri per una celere risoluzione di eventuali
controversie sorte durante la fase esecutiva del contratto.
Il D.L. Semplificazioni, prevedendo espressamente l’abrogazione dei commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del D.L. 18
aprile 2019 ha inteso regolare ex novo la natura e la disciplina sistematica del C.C.T. conferendo allo stesso, come
si specificherà nel prosieguo, natura di lodo contrattuale.
La Disciplina del C.C.T. non è stata ricollocata nell’art. 207, d.lgs. 50/2016, ma consegnata al D.L. 76/2020 con nor-
me a tempo: fino al 31.12.2021, il che rende l’intero quadro normativo in materia stratificato e complesso.
A rincarare la dose, quanto a stratificazione normativa, concorre anche la c.d. Soft Law emanata in materia, costi-
tuita da:
Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle s.a. delle funzioni del C.C.T., approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici il 21.12.2020;
Indicazioni ITACA del dicembre 2020 (recepite con atti deliberativi di Giunta da diverse Regioni quali ad
esempio Toscana Basilicata Veneto);
ANAC, Delibera 9.3.2021, n. 206;
Supporto giuridico MIT di agosto 2020;
Parere Comitato Tecnico Appalti Pubblici, Fondazione Ordine Ingegneri Provincia di Roma del 3.2.2021.
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3. Il funzionamento del C.C.T.
3.1 C.C.T. obbligatorio e facoltativo
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