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PANGEA Numero 6 Anno 2021
za, imparzialità.
Il tipo di attività svolta dal C.C.T. evidenzia l’apporto «personale» specifico dei componenti, quindi caratterizza il
rapporto con la SA come rapporto di lavoro, pertanto come incarico professionale, che deve essere conferito nel
rispetto dell’art. 7, commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del regolamento sulle collaborazioni, quindi con proce-
dura comparativa.
È possibile che la procedura di conferimento sia ottimizzata mediante la costituzione di elenchi di esperti, per varie
macro-specializzazioni.
La scelta dei componenti del C.C.T. da parte della SA deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparen-
za, imparzialità anche per quanto riguarda propri dipendenti. In tal caso è necessario che la procedura sia sviluppa-
ta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, dai criteri per il conferimento di
incarichi per attività extra-ufficio definiti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1
dell’art. 5 del d.l. 76/2020, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle
città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. La SA deve farsi parte attiva, unitamente all’Appaltatore,
per richiedere al MIT, alla Regione o alla Città Metropolitana la designazione (tempestiva) del Presidente. In questo
senso come si specificherà nel prosieguo l’istituto può comportare un aggravamento procedimentale e di costi,
andando contro la ratio normativa per cui è stato istituito.
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3.4 Compenso dei componenti del C.C.T. e divieto di nomina di consulenti d’ufficio
In base a quanto stabilito dall’art. 5, comma 7 del d.l. n. 76/2020, i componenti del C.C.T. hanno diritto a un com-
penso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle de-
terminazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo.
Il compenso deve essere definito in accordo tra le parti, per evitare discrasie tra i componenti. In caso di ritardo
nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo
da un decimo a un terzo, per ogni ritardo.
Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la
emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto.
I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera alla voce spese
impreviste.
Il comma 7 dell’art. 6 del d.l. n. 76/2020 stabilisce che non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. I
componenti del Collegio Consultivo Tecnico, in quanto esperti nei settori di riferimento, devono assolvere a tutte le
funzioni richieste dagli articoli 5 e 6 dello stesso decreto, senza poter contare su ausili esterni.
Tale elemento determina, per le SA e gli OE, la scelta di esperti da inserire nel C.C.T. con un significativo livello di
competenza e di esperienza.
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3.5 Modalità di svolgimento delle attività del C.C.T.
Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qual-
siasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione
delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere
esecuzione dell’opera a regola d’arte.
Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
Per l’operatività del collegio è richiesta l’interazione contestuale (come per tutti i collegi), che può aversi anche non
in presenza.
Le attività istruttorie relative alle varie problematiche emerse in corso di esecuzione dell’appalto possono essere
sviluppate anche singolarmente o per micro-gruppi, ma le attività di confronto con le parti (SA e OE appaltatore) e
di formalizzazione delle decisioni devono essere svolte dal collegio nel suo «plenum».
Le decisioni devono essere formalizzate mediante determinazioni (quindi mediante atti espressi, poi recepiti dalla
SA e dall’OE appaltatore nell’ambito del rapporto contrattuale).
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3.6 Natura delle determinazioni del C.C.T.
Come accennato supra (v. par. 1), le determinazioni del C.C.T. hanno la natura del lodo contrattuale previsto
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