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ECONOMIA CIRCOLARE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI COME MATERIA PRIMA SECONDA

         3. Il problema dell’End of Waste



             Per quanto riguarda il primo tema, quello relativo all'End of Waste, l'ANPAR (Associazione Nazionale Produttori
         di Aggregati Riciclati), la più storica e più rappresentativa associazione di imprese del settore, ha predisposto un
         Position Paper sull'argomento, del quale riportiamo alcuni stralci che meglio illustrano la tematica.


             "Per attuare l’economia circolare in vari settori industriali e soprattutto nell’edilizia è necessaria l’emanazione
         di uno strumento normativo che vada a regolamentare il settore del recupero dei rifiuti inerti con particolare riferi-
         mento alla cessazione della qualifica di rifiuto.

             Gli operatori del recupero hanno necessità di regole certe perché nel quadro normativo attuale sono presenti
         ampi spazi di interpretazione che possono comportare gravissime conseguenze (contenziosi civili, blocco dell’attivi-
         tà, sequestro degli impianti, avvio di procedimenti penali) anche per gli imprenditori più attenti e coscienziosi.

             Le autorizzazioni oggi a disposizione dei recuperatori sono di due tipi: semplificate ed ordinarie, ma mentre il
         regime semplificato è codificato (DM 5/2/98 e smi), quello ordinario non si basa su standard e regole comuni, in
         quanto esse variano da regione e regione, talora da provincia a provincia.

             Il DM 5/2/98 è generico, superato tecnicamente, mal si adatta al recupero dei rifiuti inerti e non può e non de-
         ve rappresentare un riferimento per le riforme che il settore richiede.

             Gli impianti di recupero, autorizzati sia con procedura ordinaria sia con procedura semplificata, possono rice-
         vere una notevole quantità di rifiuti che hanno la caratteristica comune di avere una natura inerte (sono rifiuti inerti
         quelli che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvo-
         no, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto
         con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute
         umana).


             Non è interesse degli operatori ricevere rifiuti di altra natura e qualora vengano autorizzati a ricevere rifiuti che
         sono caratterizzati da un codice EER generico (ad esempio 170904 o 191209) o attribuito per questioni amministra-
         tive in casi di eventi calamitosi come terremoti o alluvioni (200301 o 200399), la frazione accettata (e talvolta auto-
         rizzata) è limitata a quella inerte.


             Ai sensi dell'art. 184-ter Dlgs 152/06, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione
         di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel ri-
         spetto delle seguenti condizioni:

             a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

             b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;


             c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard
         esistenti applicabili ai prodotti;


             d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute
         umana.

             Nel caso della produzione di aggregati per le costruzioni (inclusi quelli dedicati a usi non strutturali come riem-
         pimenti e colmate) le prime tre condizioni sono soddisfatte in modo inequivocabile al momento in cui il produttore
         effettua la marcatura CE sulla base delle norme tecniche europee armonizzate (CEN).

             Anche nel caso della produzione di materie prime da utilizzare in processi industriali (ad esempio l’industria
         della ceramica, del laterizio, del cemento, etc.) i prodotti riciclati saranno conformi agli standard esistenti applicabili
         a tali materiali o, qualora non esistenti, alle specifiche tecniche fissate dai clienti che determineranno le condizioni
         per il raggiungimento dell’EoW dal punto di vista tecnico.




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