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PANGEA Numero 2 Anno 2020

             Più problematico è fissare delle regole per soddisfare la condizione d), cioè quella relativa alla preservazione
         della salute umana e dell’ambiente.

             Gli operatori del settore ritengono che le modalità per valutare gli impatti oggi presenti nella normativa sul
         recupero dei rifiuti (DM 5/2/98 e smi) non siano idonei al settore dei rifiuti inerti (si ricorda infatti che non solo il
         DM 5/2/98 fa riferimento alle sole procedure semplificate, ma per di più prevede un unico test per valutare l’im-
         patto sulla salute dell’uomo e sull’ambiente che va indirettamente a limitare la presenza negli aggregati di elementi
         costituenti dei rifiuti originari) e sia pertanto necessario rifarsi alla definizione di EoW presente nelle norme e ragio-
         nare ex-novo sull’opportunità di mantenere limiti alla cessione sui materiali o inserire nuovi criteri e/o metodi di
         misura.

             Esistono inoltre diverse problematiche legate sia alla metodologia di esecuzione dei test sia alla preparazione
         di campioni rappresentativi (di cui si dirà approfonditamente nel seguito), che rendono molto complesso fissare un
         criterio affidabile e ripetibile.

             Per tale ragione gli operatori cercano di applicare sistemi di qualità, con i relativi controlli, per tutelarsi dal ri-
         schio di non raggiungere le condizioni di EoW al termine del processo di recupero.

             Poiché il problema è comune a tutti gli operatori europei è utile allora fare riferimento al Protocollo di gestione
         dei rifiuti da C&D pubblicato dalla Commissione Europea (All. 2) che indica proprio come per ovviare al problema
         del campionamento e della sua scarsissima rappresentatività sia consigliato l’inserimento di diversi momenti di con-
         trollo del processo di recupero (prima di accettare i rifiuti in impianto mediante audit predemolizione e piani di ge-
         stione dei rifiuti presenti, durante l’omologa, durante il processo, sui prodotti di recupero).

             Infine sembra logico per fissare le condizioni di EoW dei prodotti da immettere sul mercato mantenere l’impo-
         stazione delle norme europee armonizzate sugli aggregati, che sono emanate per le loro diverse tipologie d’uso.

             In tal modo i requisiti tecnici saranno garantiti dalla marcatura CE (o dal soddisfacimento delle specifiche tecni-
         che fornite dai clienti per i semilavorati) mentre i requisiti ambientali dovranno essere fissati proprio in funzione
         delle modalità d’uso degli aggregati, che potranno impattare sulle diverse matrici ambientali in modo completa-
         mente diverso.


             È ad esempio necessario distinguere i materiali per riempimenti/rimodellazioni paesaggistiche/colmatazioni da
         quelli dedicati al mondo delle costruzioni.

             Sul primo uso i criteri di EoW di carattere ambientale devono essere più stringenti (per questi usi non struttu-
         rali i criteri di EoW sulle caratteristiche fisico-meccaniche si limitano alla granulometria) e laddove i nuovi prodotti
         siano costituiti anche da rifiuti originati dagli scavi o con componente terrosa rilevante (EER 17.05.04, EER 20.03.01,
         EER 20.03.99) si ritiene opportuno e logico inserire limiti alla concentrazione delle sostanze inquinanti e fare riferi-
         mento, in presenza di frazioni fini (0÷2 mm), ai limiti validi per i suoli presenti nella Tab. 1, All. 5 della Parte IV del
         D.Lgs. 152/06."

             Va rilevato purtroppo che su questo argomento non ci sono sviluppi da anni, e la situazione si è ulteriormente
         aggravata poiché una sentenza del Consiglio di Stato del febbraio 2018 ha avuto l'effetto di annullare la possibilità
         per le Regioni, o le Provincie su loro delega, di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152 (c.d. autorizzazioni or-
         dinarie) con criteri End of Waste caso per caso; pratica in uso da anni in Italia che aveva sicuramente contribuito a
         sviluppare e a modernizzare il settore.

             In questo momento, anche a causa della totale incapacità politica dell'ultimo governo di intervenire, l'unico
         criterio di riferimento per l'End of Waste" è il DM  5 febbraio 98, e cioè un decreto di 21 anni fa.

             l rischio di un grave arretramento e di un ritorno all'uso delle discariche è davvero attualissimo, e tutto il setto-
         re, insieme alle altre filiere del riciclo, sotto la sigla di Unicircular, sta protestando e sensibilizzando le forze politiche
         di governo (precedenti e future..)  per arrivare ad un importante passo a favore dell'economia circolare: definizione
         veramente molto inflazionata, che purtroppo molti usano ma senza conoscerne davvero il significato, e quindi solo
         a scopo demagogico.



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