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PANGEA Numero 3 Anno 2020

             Al comma 2 dell’art. 103 è stata disposta la proroga la validità di tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le
         concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati che sono in scadenza tra il 31 gennaio 2020
         e il 31 luglio 2020, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori nell’edilizia indicati nel permesso di costrui-
         re di cui all’articolo 15 del Testo Unico sull’Edilizia. Tali provvedimenti restano validi per i novanta giorni successivi
         alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
             Il D.L. Rilancio, di cui si dirà nel prosieguo, all’art. 81 ha espressamente escluso il DURC (Documento Unico di
         Regolarità Contributiva) dagli atti per cui è valida la citata proroga di novanta  giorni sopra citata (almeno per i certi-
         ficati scaduti tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità solo fino al 15 giu-
         gno 2020: v. Messaggio INPS n. 2103 del 21.05.2020). Ciò, correttamente, al fine di impedire abusi della certificazio-
         ne di regolarità contributiva (che, come noto, è condizione di esigibilità dei pagamenti nei confronti della Pubblica
         Amministrazione) non emessa a seguito dei previsti, effettivi, controlli da parte di INPS, INAIL e Cassa Edile.



         2.4 Il “Decreto Rilancio”
             Il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha introdotto ulteriori nuove disposizioni in
         materia di appalti pubblici.
             L’art. 65 esonera le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della
         contribuzione dovuta per indire o partecipare a una gara di appalto.
             L’esenzione vale per le gare avviate a decorrere dal 19 maggio 2020, ove per “avvio della procedura” si intende
         la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la
         data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.
             L’Anac con il comunicato del 20 maggio 2020 ha evidenziato che la norma si pone quale  supporto economico
         ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare
         contesto di emergenza sanitaria, disponendo, pertanto (in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell’Au-
         torità con delibera n. 289 del 1 aprile 2020), l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte
         dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipa-
         zione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

         2.4.1. Nuove modifiche all’istituto dell’anticipazione del prezzo

             L’art. 207 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di aumento al 30% dell’anticipazione del prezzo d’appalto
         prevista dall’art. 35, c. 18, del D. Lgs. 50/2016.
             La norma costituisce la terza modifica in un breve lasso di tempo all’istituto dell'anticipazione prezzi nel con-
         tratto di appalto seguita all'estensione a servizi e forniture (col decreto c.d. Sblocca cantieri, n. 32/2019 convertito
         con Legge n. 55/2019) ed alla consegna in via d'urgenza (col decreto Cura Italia, art. 91, c. 2, sopra citato).
             La facoltà di aumento riguarda le procedure già avviate al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decre-
         to Rilancio) con bando o avviso di gara già pubblicato a tale data, purché non siano scaduti i termini per la presenta-
         zione delle offerte (procedure aperte) o delle richieste di invito (procedure ristrette).
             Nel caso non sia prevista la pubblicazione di un bando o di un avviso, la norma si applica alle procedure alle
         quali siano già stati inviati al 19 maggio 2020 gli inviti a presentare le offerte (procedure negoziate) o i preventivi
         (affidamenti diretti), purché alla medesima data non siano ancora scaduti i termini di presentazione delle offerte o
         dei preventivi.
             Per le procedure avviate a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2021 l’aumento dell’importo dell’an-
         ticipazione è consentito “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a
         disposizione della stazione appaltante”.
             Il comma 2 dell’art. 207 stabilisce, inoltre, che al di fuori dei casi sopra indicati, l’aumento dell’anticipazione
         fino al 30% del valore del contratto può essere riconosciuta anche agli appaltatori che hanno già usufruito di un'an-
         ticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di
         anticipazione.
             L’istituto in questione, se da un lato consente alle imprese di incamerare liquidità, non è mai stato visto con
         troppo favore dalle stazioni appaltanti (che, peraltro, come noto, spesso non sono propriamente virtuose nel ri-
         spettare i termini di pagamento previsti dalla normativa, anche europea, in materia di celerità dei pagamenti nei
         contratti pubblici).







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