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NORMATIVA

         2.3 Il Decreto “Cura Italia”

             Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, come modificato in sede di conversione (Legge 24 apri-
         le 2020, n. 27), contiene varie disposizioni in tema di contratti pubblici.
             Al fine di facilitare l’acquisizione degli strumenti e dei presìdi necessari per fare fronte all’emergenza sanitaria
         (discostandosi dalla disciplina ordinaria dei contratti pubblici), il Dipartimento della protezione civile è stato autoriz-
         zato ad aprire un apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richie-
         dono il pagamento immediato o anticipato di tali forniture (Art. 5 quater).
             Il decreto ha inoltre previsto in via temporanea alcune misure speciali per velocizzare gli acquisti informatici
         delle pubbliche amministrazioni allo scopo di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi
         in rete, inclusi i servizi di telemedicina, e l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, nell’ambito delle misure
         di contrasto degli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica (art. 75).



         2.3.1 L’esonero da responsabilità contrattuale nel settore degli appalti pubblici
             L’art. 91 del D. L. Cura Italia ha previsto che all'articolo 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modifi-
         cazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, sia inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di
         contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
         1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali de-
         cadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”
             La norma riveste una notevole importanza in ipotesi di contenzioso, al fine di valutare se il ritardo o il mancato
         adempimento della prestazione sia imputabile al debitore (pubblico o privato) o, invece, alla necessità per quest’ul-
         timo di rispettare le misure di contenimento del contagio.
             La ratio della norma è di tutelare qualunque debitore (di una prestazione pecuniaria o di altra natura), che a
         causa del rispetto delle misure di contenimento, potrebbe incorrere in responsabilità da ritardo o da inadempimen-
         to.
             Ci si è interrogati (Di Marco, 2020; Salmaso, 2020) sulla possibilità che tale norma possa valere come fonda-
         mento normativo al fine di permettere, ad esempio, all’operatore economico di svincolarsi dalla propria offerta pre-
         sentata in sede di gara, che in generale ha termine di immodificabilità di 180 giorni dalla presentazione della stessa
         (art. 32, co. 4, D.Lgs. 50/2016).
             Decorso tale termine, l’offerente ha facoltà di confermare l’impegno nei confronti della stazione appaltante,
         ma, come noto, non può essere obbligato dall’Amministrazione committente a stipulare il contratto. Il rifiuto di
         sottoscrivere l’appalto in tali casi non espone l’operatore economico a conseguenze negative (es. incameramento
         della cauzione provvisoria).
             La mancata applicabilità dell’art. 91 anche al caso di offerte presentate in procedure pubbliche potrebbe com-
         portare che l’operatore economico sia vincolato alla propria offerta anche nel caso in cui egli non sia più nelle con-
         dizioni (a causa dell’emergenza sanitaria) di adempiere a quanto proposto alla stazione appaltante.
             Ad oggi nessun intervento normativo ha chiarito tale eventualità. Nè si sono rinvenuti casi decisi dai Tribunali
         Amministrativi o dal Consiglio di Stato.
             Il comma 2 dell’art. 91 ha poi previsto che l'anticipazione del 20 per cento del valore del contratto d'appalto da
         parte della stazione appaltante a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di
         lavori, servizi o forniture.

         2.3.2. La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
             L’art. 103 comma 1 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto la sospensione generale di tutti i
         termini dei procedimenti amministrativi (riferiti alle gare d’appalto, alla materia ambientale, all’urbanistica e all’edi-
         lizia, al diritto di accesso) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020.
             L’art. 37 del successivo Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato tale termine sino al 15 maggio scorso:
         con ciò la data finale del periodo di sospensione dei termini riguardanti, in via generale, i procedimenti amministra-
         tivi e l’efficacia degli atti amministrativi in scadenza ha ripreso a decorrere dal 16 maggio 2020.
             Si segnala, poi, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una circolare con cui - stante
         l’importanza e la delicatezza della materia e la mancanza di indicazioni al riguardo nella norma - ha precisato che la
         sospensione dei termini, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede l’esclusione, si applica a
         tutti i procedimenti amministrativi, incluse le procedure di gara disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016: molte procedure
         di garahanno, pertanto, subìto una battura d’arresto di 82 giorni, tranne quelle per le quali l’Amministrazione abbia
         motivato le ragioni d’urgenza al fine di non applicare tale sospensione.


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