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PANGEA Numero 3 Anno 2020
in primo luogo, in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di ridurre di molto i termini per accelerare
le procedure c.d. aperte o ristrette (nell’ordinamento nazionale si veda l’art. 60, c. 3; art. 61, c.6 del Codice de-
gli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
se tali margini di manovra non fossero sufficienti, le Amministrazioni possono ricorrere a una procedura ne-
goziata senza previa pubblicazione di bando (nell’ordinamento nazionale si veda l’art. 63, c.2, lett. c), D.lgs.
50/2016, cit.);
potrebbe anche essere consentita l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché
quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali
imposti dall’estrema urgenza (art. 63, c.2, lett. b, e c.6 D.lgs. 50/2016);
gli acquirenti pubblici dovrebbero, inoltre, prendere in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e inte-
ragire con il mercato.
la Commissione ritiene che il quadro normativo europeo offra alle Pubbliche amministrazioni la massima flessi-
bilità per acquistare con la massima rapidità possibile beni e servizi direttamente collegati all’emergenza sanita-
ria del Covid-19.
2.2 Indicazioni dell’Anac
A livello nazionale l’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione il 22.04.2020 ha pubblicato un vademecum con
una ricognizione delle principali previsioni del Codice dei contratti pubblici che già consentono di svolgere procedu-
re di appalto secondo modalità semplificate e accelerate.
Secondo alcuni commentatori tale vademecum costituisce una “excusatio non petita” giunta a distanza di oltre
tre mesi dall’avvio dell’emergenza sanitaria, a fronte delle molteplici richieste avanzate (con vasta eco anche sulla
stampa quotidiana), sia da alcune parti politiche sia da soggetti istituzionali, di sospensione, revisione o cancellazio-
ne del Codice dei contratti pubblici, elaborando una sorta di “difesa d’ufficio” dell’adeguatezza del Codice medesi-
mo (che come noto, su molti aspetti, adeguato non è) piuttosto che elaborare un concreto aiuto agli operatori del
settore (Massi, 2020).
L’Autorità Anticorruzione si è limitata, in realtà, a riassumere e ricordare l’esistenza di norme (ante Covid poco
o per nulla utilizzate) nel Codice degli appalti che consentono di attuare quanto suggerito dalla Commissione Euro-
pea (v. sopra).
- Riduzione dei termini: per ragioni di urgenza adeguatamente motivate, sia in appalti soprasoglia che sotto-
soglia, nelle procedure aperte il termine per la presentazione delle offerte può essere ridotto da 35 a 15 giorni, in
caso di offerta elettronica da 30 a 10 giorni (art 60, c. 2 bis e c. 3 D.lgs. 50/2016); nelle procedure ristrette la mede-
sima riduzione è prevista all’art 61, c.4 D. lgs. cit.;
- procedure semplificate per il sottosoglia: modalità di affidamento agevolate (amministrazione diretta; affi-
damento diretto; procedura negoziata, v. art.36 c.2, lett. a-c.bis D.lgs. 50/2016); inapplicabilità del c.d. stand still
(art. 36, c. 2 lett. a, b, D.lgs. 50/2016); ricorso al mercato elettronico (art.36, c.6 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), forme sem-
plificate di pubblicità;
- eccezioni all’obbligo di rispetto dello stand still (termine dilatorio di 35 giorni intercorrente tra aggiudica-
zione della procedura di gara e la stipulazione del contratto: si veda art.32, c.10, lett. a-b e art. 36, lett. a-b, D.lgs.
50/2016; art. 36, c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016, sottosoglia ex art.36 c.2 lett.b), del citato Codice);
- procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art.36, co.2, lett. c e art. 63 d.lgs. 50/2016) in caso di
estrema urgenza a causa di eventi imprevedibili, comprese emergenze di protezione civile;
- procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile: si veda, in particolare l’art.163 D.lgs. 50/2016 e,
in particolare il comma 7, introdotto nel corpo dell’articolo dal D. Lgs. n. 56/2017.
La descritta ricognizione è intervenuta successivamente ad un’iniziale polemica – indubbiamente ingenerata
dalla confusione dovuta alla “fase 1” dell’emergenza – in virtù della quale gli approvvigionamenti e gli appalti
“ordinari”, ovvero non direttamente connessi all’emergenza sanitaria, pareva fossero stati bloccati dal DPCM
dell’11 marzo 2020.
Sul punto l’Anac è intervenuta con il comunicato 20/4/2020 precisando che − in riferimento ad erronee inter-
pretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara
in concomitanza con l’emergenza sanitaria (delibera 312/2020) − l’Autorità nazionale anticorruzione non ha mai
chiesto la sospensione di dette procedure, limitandosi a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure
di gara già programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la mas-
sima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”.
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