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PANGEA Numero 3 Anno 2020

           in primo luogo, in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di ridurre di molto i termini per accelerare
            le procedure c.d. aperte o ristrette (nell’ordinamento nazionale si veda l’art. 60, c. 3; art. 61, c.6 del Codice de-
            gli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);
           se tali margini di manovra non fossero sufficienti, le Amministrazioni possono ricorrere a una procedura ne-
            goziata senza previa pubblicazione di bando (nell’ordinamento nazionale si veda l’art. 63, c.2, lett. c), D.lgs.
            50/2016, cit.);
           potrebbe anche essere consentita l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché
            quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali
            imposti dall’estrema urgenza (art. 63, c.2, lett. b, e c.6 D.lgs. 50/2016);
           gli acquirenti pubblici dovrebbero, inoltre, prendere in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e inte-
            ragire con il mercato.
           la Commissione ritiene che il quadro normativo europeo offra alle Pubbliche amministrazioni la massima flessi-
            bilità per acquistare con la massima rapidità possibile beni e servizi direttamente collegati all’emergenza sanita-
            ria del Covid-19.



         2.2 Indicazioni dell’Anac
             A livello nazionale l’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione il 22.04.2020 ha pubblicato un vademecum con
         una ricognizione delle principali previsioni del Codice dei contratti pubblici che già consentono di svolgere procedu-
         re di appalto secondo modalità semplificate e accelerate.
             Secondo alcuni commentatori tale vademecum costituisce una “excusatio non petita” giunta a distanza di oltre
         tre mesi dall’avvio dell’emergenza sanitaria, a fronte delle molteplici richieste avanzate (con vasta eco anche sulla
         stampa quotidiana), sia da alcune parti politiche sia da soggetti istituzionali, di sospensione, revisione o cancellazio-
         ne del Codice dei contratti pubblici, elaborando una sorta di “difesa d’ufficio” dell’adeguatezza del Codice medesi-
         mo (che come noto, su molti aspetti, adeguato non è) piuttosto che elaborare un concreto aiuto agli operatori del
         settore (Massi, 2020).
             L’Autorità Anticorruzione si è limitata, in realtà, a riassumere e ricordare l’esistenza di norme (ante Covid poco
         o per nulla utilizzate) nel Codice degli appalti che consentono di attuare quanto suggerito dalla Commissione Euro-
         pea (v. sopra).

             - Riduzione dei termini: per ragioni di urgenza adeguatamente motivate, sia in appalti soprasoglia che sotto-
         soglia, nelle procedure aperte il termine per la presentazione delle offerte può essere ridotto da 35 a 15 giorni, in
         caso di offerta elettronica da 30 a 10 giorni (art 60, c. 2 bis e c. 3 D.lgs. 50/2016); nelle procedure ristrette la mede-
         sima riduzione è prevista all’art 61, c.4 D. lgs. cit.;
             - procedure semplificate per il sottosoglia: modalità di affidamento agevolate (amministrazione diretta; affi-
         damento diretto; procedura negoziata, v. art.36 c.2, lett. a-c.bis D.lgs. 50/2016); inapplicabilità del c.d. stand still
         (art. 36, c. 2 lett. a, b, D.lgs. 50/2016); ricorso al mercato elettronico (art.36, c.6 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), forme sem-
         plificate di pubblicità;
             - eccezioni all’obbligo di rispetto dello stand still (termine dilatorio di 35 giorni intercorrente tra aggiudica-
         zione della procedura di gara e la stipulazione del contratto: si veda art.32, c.10, lett. a-b e art. 36, lett. a-b, D.lgs.
         50/2016; art. 36, c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016, sottosoglia ex art.36 c.2 lett.b), del citato Codice);
             - procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art.36, co.2, lett. c e art. 63 d.lgs. 50/2016) in caso di
         estrema urgenza a causa di eventi imprevedibili, comprese emergenze di protezione civile;
             - procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile: si veda, in particolare l’art.163 D.lgs. 50/2016 e,
         in particolare il comma 7, introdotto nel corpo dell’articolo dal D. Lgs. n. 56/2017.
             La descritta ricognizione è intervenuta successivamente ad un’iniziale polemica – indubbiamente ingenerata
         dalla  confusione  dovuta  alla  “fase  1”  dell’emergenza  –  in  virtù  della  quale  gli  approvvigionamenti  e  gli  appalti
         “ordinari”,  ovvero  non  direttamente  connessi  all’emergenza  sanitaria,  pareva  fossero  stati  bloccati  dal  DPCM
         dell’11 marzo 2020.
             Sul punto l’Anac è intervenuta con il comunicato 20/4/2020 precisando che − in riferimento ad erronee inter-
         pretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara
         in concomitanza con l’emergenza sanitaria (delibera 312/2020) − l’Autorità nazionale anticorruzione non ha mai
         chiesto la sospensione di dette procedure, limitandosi a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure
         di gara già programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la mas-
         sima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”.





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