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PANGEA Numero 4 Anno 2020

         2.5 Classificazione dei rifiuti


             L’art. 184 del t.u. in questione dispone che i rifiuti si distinguono secondo l’origine, in rifiuti urbani e
         rifiuti speciali, nonché secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.


             I rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, a loro volta sono classificati secondo la loro destinazione
         finale: a) non riutilizzabili, da avviare necessariamente a smaltimento; b) riutilizzabili, da avviare a smalti-
         mento o a recupero nei cicli produttivi secondo i casi.


         2.6 Ordinanze contingibili ed urgenti


             Il legislatore, all’art. 191, ha previsto, in presenza di situazioni di eccezionale e urgente necessità di
         tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il potere di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti da
         parte del Presidente della Giunta Regionale o del Presidente della Provincia o del Sindaco per consentire il
         ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.



             Per effetto di tale previsione normativa l’ente è autorizzato a ricorrere a forme di gestione dei rifiuti
         anche derogatorie rispetto a quelle ordinarie, purché idonee a garantire che l’attività di gestione dei rifiuti
         risponda a “criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica”.


             L’ordinanza contingibile ed urgente per lo smaltimento dei rifiuti, pertanto, ha natura eccezionale e
         deve essere interpretata in modo restrittivo e non può derogare ad altre norme in materia ambientale.


             Presupposto per l’emanazione dell’ordinanza contingibile ed urgente è l’impossibilità di potere diffe-
         rire l’intervento ad altra data nonché l’impossibilità ad affrontare con i normali mezzi previsti dalla legisla-
         zione ordinaria la situazione eccezionale verificatasi.


         2.7 Il riparto di competenze


             Gli articoli 195-198 disciplinano il riparto di competenze in materia di rifiuti.


             Dal quadro che ne risulta emerge che allo Stato è attribuita la competenza in via esclusiva di tutela
         dell’ambiente mentre restano attribuite alle Regioni, tra l’altro, alcune funzioni in materia di pianificazio-
         ne  (predisposizione  di  piani  regionali  dei  rifiuti,  di  piani  di  bonifica  di  aree  inquinate,  individuazione,
         nell’ambito delle linee guida generali fissate dallo Stato, degli ambiti territoriali per la gestione dei rifiuti
         urbani, dei criteri per la determinazione dei siti idonei alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento
         ed il recupero dei rifiuti).


             Alle Province sono demandate funzioni di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di inter-
         mediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
         alla parte quarta del decreto stesso.


             Ai Comuni, invece, sono attribuite le funzioni di adottare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-
         sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto
         dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti ur-
         bani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli
         stessi.


             L’affidamento del servizio di smaltimento r.s.u. potrà avvenire:


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