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ECONOMIA CIRCOLARE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI COME MATERIA PRIMA SECONDA





         Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e le recenti modifi-


         che.


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         Francesca Mastroviti
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             Studio legale; francesca.mastroviti@tex97.com

          Abstract: l’articolo riporta i principi generali della normativa sui rifiuti (quali la gestione integrata dei rifiuti, la
          gerarchia dei rifiuti, lo smaltimento come soluzione residuale e il principio di autosufficienza e prossimità), de-
          scrivendo brevemente alcuni importanti istituti: le ordinanze contingibili ed urgenti, il riparto di competenze, la
          raccolta differenziata e le autorizzazioni per l’attività di discarica. Nell’ultimo paragrafo viene fatto un breve cen-
          no sull’ultima modifica apportata alla Parte Quarta del T.U. ambiente dal recente d.lgs. n. 116/2020 che recepi-
          sce il pacchetto normativo UE sull’economia circolare.

          Parole chiave: rifiuti; raccolta differenziata; discarica; autorizzazione; economia circolare.


         1. Introduzione
             La normativa vigente in materia di rifiuti si ispira ai principi delineati dalla Direttiva 2008/98/CE (così come
         modificata dalla Direttiva UE 2018/851) che stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana pre-
         venendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti com-
         plessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia e l’efficienza che costituiscono elementi fondamentali per
         il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.
             Siffatta attenzione verso la salute umana e l’ambiente è ripresa anche dai principi generali contenuti nella
         Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ove si evidenzia che i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute
         dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
         a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconve-
         nienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla nor-
         mativa vigente.
             A mente del d.lgs. citato, poi, la gestione dei rifiuti deve essere fondata sui principi di precauzione, di preven-
         zione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
         produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nonché del principio
         che inquina paga. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità,
         trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e
         di accesso alle informazioni ambientali.

         2. La normativa sui rifiuti.


         2.1 Principi generali


             Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è stato emanato in attua-
         zione della legge 15 dicembre 2004, n. 208 (recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento
         e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”), innovando la
         disciplina di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui
         rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi e sui ri-
         fiuti di imballaggio) e disponendone l’espressa abrogazione.



             Le regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute nella Parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
         (artt. 177-266).







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