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PANGEA Numero 4 Anno 2020

         nologie disponibili, pur sempre nell’ambito della pianificazione strategica e della programmazione opera-
         tiva, predisposta dall’amministrazione regionale inerente alla gestione dei rifiuti, quale attività di pubblico
         interesse, secondo la gerarchia, in conformità alla legge e al diritto U.E., nel trattamento dei rifiuti.


             In particolare, l’A.I.A. si connota come una tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa”
         per un tempo prestabilito e, dunque, non sussiste in capo al destinatario alcun precostituito diritto ad
         ottenerla e, quindi, può essere rilasciata solo dopo che la pubblica amministrazione abbia valutato discre-
         zionalmente i vari interessi pubblici rilevanti, che vengono in evidenza nel corso dell’iter procedimentale,
         soprattutto con riferimento alla strategia di fondo prescelta in materia di gestione dei rifiuti e accolta dalla
         Pubblica Amministrazione competente (art. 179, commi 1, 2 e 5 r art. 180 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).


             L’autorizzazione viene rilasciata nell’esercizio di una discrezionalità mista, che implica tanto apprezza-
         menti tecnici quanto valutazioni di opportunità e coinvolge una pluralità di amministrazioni od organismi
         sia  prettamente  tecnici  (A.r.p.a.,  A.s.l.,  Comitato  tecnico  V.I.A.)  sia  preposti  alla  tutela  paesaggistico-
         culturale (Soprintendenza competente del Ministero dei beni culturali) che ancora enti esponenziali della
         collettività (regioni, province, comuni).


             Destinatario del provvedimento è il gestore ambientale proponente, cioè un soggetto abilitato dalla
         legge al servizio di pubblico interesse dello smaltimento dei rifiuti.



             L’A.I.A. è il provvedimento finale di un procedimento amministrativo complesso, che tramite il model-
         lo di coordinamento della conferenza dei servizi, effettua la valutazione di impatto ambientale (cd. V.I.A.),
         cioè procede a ponderare nel processo della gestione dei rifiuti, gli interessi pubblici secondari e gli inte-
         ressi privati in ordine al perseguimento dell’interesse pubblico primario al corretto smaltimento dei resi-
         dui delle attività antropiche in modo economico, efficiente ed efficace senza però nuocere all’ambiente.


             L’A.I.A., quindi, considera in modo combinato ogni fattore potenziale di inquinamento, evitando le
         tradizionali distinzioni settoriali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore) e si inserisce nel solco della tendenza
         dell’evoluzione del quadro normativo in materia ambientale improntato alla semplificazione del modulo
         procedimentale e alla considerazione unitaria di tutti i fattori ambientali rilevanti nella fattispecie.


             Pertanto, l’attività di discarica non costituisce un’attività libera, bensì un’attività riservata a soggetti
         muniti di predeterminati requisiti, che assume un rilevante pubblico interesse e viene concessa al gestore
         ambientale con un’autorizzazione costitutiva, a fronte della presentazione di una domanda, con il corre-
         dato progetto definitivo, che si colloca però all’interno di un’attività pianificatoria e programmatoria delle
         autorità pubbliche, che individua specifiche esigenze e criteri.


         3. Le recenti modifiche apportate alla normativa sui rifiuti.


         3.1 In generale.


             Il recente d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha rivisto in modo sostanziale la Parte Quarta del d.lgs. n.
         152/2006 e s.m.i., ridefinendo il quadro normativo italiano in materia di gestione dei rifiuti.


             Vengono modificate molte delle definizioni (a partire da quella di rifiuto urbano), sono state modifica-
         te le discipline di legge relative al deposito temporaneo, alla classificazione, ai criteri di ammissibilità in
         discarica dei rifiuti. Cambia il ruolo dei produttori di beni di consumo e viene rafforzato l’istituto della re-
         sponsabilità estesa del produttore, riscrivendo totalmente l’art. 178 bis.




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