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PANGEA Numero 4 Anno 2020

             Il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ha introdotto la gestione integrata dei rifiuti, vale a dire un sistema volto
         a gestire l’intero processo dei rifiuti (comprendente raccolta, trasporto, trattamento e destinazione fina-
         le), con la finalità del recupero energetico delle materie prime, allo scopo di minimizzare, mediante una
         rete integrata ed adeguata di impianti, la frazione destinata alla discarica.


             In particolare, gli artt. 178 e ss. del codice dell’ambiente individuano, tra le misure prioritarie, le azio-
         ni volte a prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti, alle quali seguono le attività di recupero e, come
         ultima ipotesi, lo smaltimento.


         2.2 La gerarchia dei rifiuti



             L’art. 179 t.u. citato, poi, stabilisce espressamente la gerarchia dei rifiuti, intesa come “ordine di prio-
         rità” nella politica e nell’attività di gestione dei rifiuti, che vede come opzioni da seguire nell’ordine: a) la
         prevenzione, intesa come insieme di misure volte ad impedire la produzione di rifiuti; b) la preparazione
         per il riutilizzo, definita come operazione di controllo, pulizia e riparazione, che permette il riutilizzo del
         bene; c) il riciclaggio ovvero quella particolare forma di recupero attraverso il trattamento con tecniche
         appropriate per ottenere altri prodotti o materiali; d) il recupero di altro tipo, come ad esempio avviene
         con le tecniche di recupero per produrre energia e l’utilizzo del rifiuto pretrattato come combustibile e,
         solo in ultimo, e) lo smaltimento, che a sua volta può avvenire secondo due modalità principali: la prima è
         costituita dall’incenerimento e la seconda, residuale, dal conferimento a discarica.


         2.3 Lo smaltimento dei rifiuti come soluzione residuale


             L’art. 182 chiarisce che lo smaltimento dei rifiuti è una soluzione residuale e di extrema ratio, che
         opera quando non esistano alternative tecnicamente valide o economicamente sostenibili per consentire
         il recupero.


             Infatti, il ricorso a discarica non comporta alcuna valorizzazione del rifiuto e implica potenziali rischi di
         contaminazione per l’ambiente (sul punto la Corte di Giustizia UE, sez. III, con sentenza 26 aprile 2007 –
         C/135/05 ha sanzionato l’Italia per la sussistenza di oltre 200 discariche abusive presenti in quasi tutte le
         regioni italiane, con l’inflizione di una multa superiore a 40 milioni di euro. Sempre la Corte di Giustizia
         UE,  Grande  sez.,  con  sentenza  2  dicembre  2014  –  C/196/13  –  ha  sanzionato  l’Italia  per  perdurante
         inottemperanza, ingiungendo il pagamento di una somma forfettaria di euro 40 milioni alla quale va ag-
         giunta, a titolo di penalità per ogni semestre di ritardo nell’attuazione di tutte le misure prescritte, la som-
         ma di euro 42,8 milioni).


         2.4 Il principio di autosufficienza e prossimità


             Il successivo art. 182 bis precisa che lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non diffe-
         renziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle mi-
         gliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di a) realizzare l’auto-
         sufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti
         territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati
         in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, con lo scopo di ridurre i movimen-
         ti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per de-
         terminati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezio-
         ne dell’ambiente e della salute pubblica.


             Siffatte disposizioni recepiscono il principio di autosufficienza e il principio di prossimità, di derivazio-
         ne comunitaria, sanciti dall’art. 16 della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

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