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19 LUGLIO 1985
5.2 Le responsabilità non penalmente rilevanti
Al di là delle azioni e omissioni penalmente rilevanti, concorsero al disastro di Stava una serie di com-
portamenti che vanno oltre la sfera giuridica e si caratterizzano nell’aver anteposto alla sicurezza dei terzi
la redditività economica degli impianti sia da parte delle società concessionarie che degli Enti pubblici isti-
tuzionalmente preposti alla tutela del territorio e della sicurezza delle popolazioni.
Ancorché non penalmente rilevante, venne sottoposta a dura censura dai giudici la condotta dei co-
struttori e gestori del bacino inferiore, non perseguibili in mancanza del nesso di causalità, degli ammini-
stratori pubblici e delle società concessionarie, non perseguibili perché affidano gli aspetti tecnici a dipen-
denti e funzionari qualificati, e di numerosi Uffici della pubblica Amministrazione fra i quali il Genio Civile,
il Servizio Acque Pubbliche, l’Ufficio Minerario, l’Ispettorato Forestale, l’Azienda Speciale di Sistemazione
Montana, il Servizio Geologico, il Servizio dell’Urbanistica e Tutela del Paesaggio, il Servizio Protezione
Ambiente della Provincia di Trento, non perseguibili in mancanza del nesso di causalità.
6. Il risarcimento del danno
Il contenzioso per il risarcimento del danno in sede civile si è concluso nel 2004, a eccezione di una
sola causa ancora pendente presso il Tribunale di Milano. Il danno è stato liquidato in via una transattiva
da Edison per conto di Montedison, Eni-Snam per conto di Solmine, Finimeg per conto di Imeg e Fluormi-
ne e dalla Provincia Autonoma di Trento. Prealpi Mineraria, nel frattempo fallita, non ha versato alcuna
somma a titolo di risarcimento del danno. Il risarcimento per la perdita di vite umane è stato quantificato
nella stessa misura del danno per incidenti stradali.
L’ipotesi transattiva avanzata dalla Provincia Autonoma di Trento nei confronti degli altri correspon-
sabili civili è stata accolta dallo Stato con l’atto di transazione tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e la Provincia Autonoma di Trento firmato a Roma il 17 marzo 2004.
Con questo e con altri singoli accordi transattivi sono state definite le cause civili avviate nel corso
degli anni nei confronti dei responsabili civili da parte di 743 parti lese e sono state restituite allo Stato e
alla Provincia Autonoma di Trento le somme anticipate e spese per i soccorsi, per il ripristino e per la rico-
struzione in Val di Stava.
Il riparto del danno fra i corresponsabili civili è avvenuto in modo consensuale sulla base di una sen-
tenza del Tribunale di Trento che aveva previsto una percentuale di responsabilità nel disastro del 27%
circa a carico della Provincia Autonoma di Trento, del 26% circa a carico di Eni-Snam, del 16% circa a cari-
co di Finimeg e del 31% circa a carico di Edison. In queste quote è stata prevista proporzionalmente anche
la percentuale a carico di Prealpi Mineraria.
Dei circa 133 milioni di Euro di danno complessivamente risarcito quasi 79 milioni sono stati versati
dalla Provincia Autonoma di Trento, più di 23 milioni di Euro da Edison, oltre 17 milioni di Euro da Eni e
quasi 14 milioni di Euro da Finimeg. Nella transazione è stato previsto anche il pagamento da parte delle
tre società coinvolte di 42 milioni di Euro alla Provincia Autonoma di Trento a rimborso di quanto speso
per i soccorsi, per il ripristino e per la ricostruzione. Di questi 42 milioni di Euro, circa 23 milioni sono stati
versati allo Stato a rimborso di quanto a suo tempo anticipato (AA.VV. 2011).
7. Conclusioni
“Stava è il simbolo – ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – di un modo gra-
vemente sbagliato di concepire l’attività economica, il profitto, il rapporto con l’ambiente, la valutazione
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dei rischi” . Parole più appropriate non potevano essere trovate per descrivere quanto è avvenuto a Sta-
va negli anni nei quali si è generata la catastrofe.
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Messaggio del Capo dello Stato in occasione del trentesimo anniversario della catastrofe, 19 luglio 2015.
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