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PANGEA Numero 5 Anno 2021































                                Fig. 11. Le tubazioni di sfioro furono messe in luce durante l’indagine.


         4.5 Previsione e prevedibilità
             Il  crollo non  è  stato previsto  ma  era  prevedibile.  Scrive  infatti  il  Giudice  Istruttore  nella  sentenza-
         ordinanza di rinvio a giudizio: “nella vicenda di Stava si può ravvedere la prevedibilità del crollo che sareb-
         be dovuta essere chiara se l’incultura degli operatori non avesse interagito con l’imperizia, la negligenza,
         l’imprudenza, la superficialità, l’ignoranza, l’assenza di consapevolezza, il mancato rispetto delle norme, le
         omissioni nei controlli”.
             I responsabili avrebbero potuto prevedere ed evitare il crollo con l’uso dell’ordinaria perizia e diligen-
         za. In oltre 20 anni le discariche non furono mai sottoposte a controlli da parte degli Uffici pubblici ai quali

         compete l’obbligo di garantire la sicurezza delle lavorazioni minerarie e dei terzi.


         5. Le responsabilità


         5.1 Le responsabilità penali
             Perché vi sia responsabilità penale colposa (per evento non voluto) è necessaria l’esistenza di almeno
         tre elementi propri del reato: la condotta attiva o omissiva, il nesso di causalità tra la condotta e l’evento e
         la colpa dovuta a imperizia, negligenza o imprudenza e a inosservanza di regolamenti e norme specifiche.
             L’azione penale fu quindi limitata al giudizio circa le azioni e omissioni penalmente rilevanti in rappor-
         to di causalità con l’evento e relative cioè alla costruzione, gestione e controllo del bacino superiore che
         crollò per primo.
             Il processo di primo grado si svolse a Trento e si concluse in meno di tre anni. Il procedimento penale
         si è concluso il 22 giugno 1992, dopo altri quattro gradi di giudizio, con sentenza di condanna passata in
         giudicato di 10 imputati giudicati colpevoli dei reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo.
             Furono condannati i responsabili della costruzione e gestione del bacino superiore dal 1969 al 1985 e
         i dirigenti del Distretto Minerario della Provincia Autonoma di Trento che nello stesso periodo omisero i
         controlli sulla discarica. Le pene di reclusione sono state ridotte e condonate nel corso dei vari gradi di
         giudizio. Nessuno dei condannati ha scontato la pena detentiva.
             Vennero condannate al risarcimento dei danni in veste di responsabili civili per la colpa dei loro di-
         pendenti le società che ebbero in concessione la miniera di Prestavèl nel periodo di costruzione e gestio-
         ne del bacino superiore o intervennero nelle scelte relative alla discarica: Montedison, Industria Marmi e
         Graniti Imeg per conto di Fluormine, Snam per conto di Solmine, Prealpi Mineraria e la Provincia Autono-
         ma di Trento.


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