Page 50 - C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\msoF529.tmp
P. 50
PANGEA Numero 7 Anno 2021
n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55), secondo cui fino al 31 ottobre 2021 - in deroga alle norme dell’art.
105 del codice dei contratti, che prevedono un limite del 30% (sia per i subappalti “ordinari”, sia per quelli su cate-
gorie super specialistiche) ma anche alla legge di conversione del decreto sblocca cantieri che l’aveva portato al
40% – il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture;
- la rimozione, a partire dall’1 novembre 2021, di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto,
con la modifica del comma 2 dell’art. 105, del codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti, tuttavia, potranno indicare nei documenti di gara - previa adeguata motivazione nella deter-
mina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti - le prestazioni o le lavorazioni
oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione:
- delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle delle categorie super specialistiche di opere (di cui
all'articolo 89, comma 11 del codice dei contratti pubblici);
- dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di
rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa
tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- dell’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle cosid-
dette white list (ex comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190), ovvero nell'anagrafe antimafia (ex
art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229).
È stato consequenzialmente abrogato, sempre dall’1 novembre 2021, il limite del 30% anche per le opere super
specialistiche, con l’abrogazione del comma 5 dell’art. 105 del codice dei contratti, rientrando anche queste catego-
rie di opere nella disciplina generale.
L’indicato comma 5, tuttavia, stabiliva anche il divieto di suddividere, senza ragioni obiettive, gli affidamenti in su-
bappalto delle opere super specialistiche e, quindi, l’abrogazione della norma sembrerebbe aver fatto venir meno
anche tale limitazione:
- la responsabilità in solido del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, con la modifica del comma 8 dell’art. 105 del codice
dei contratti pubblici, a partire dall’1 novembre 2021;
- l’immediata modifica del comma 1 dell’art. 105, del codice dei contratti con la previsione del divieto, a pena di
nullità oltre che della cessione del contratto (salvo le ipotesi previste espressamente dall’art. 106, comma 1, lettera
d del codice degli appalti), anche dell’ affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle cate-
gorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- il venir meno con decorrenza immediata del divieto per l’affidatario dell’appalto di praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento, già oggetto della pronuncia di incompatibilità con il diritto eurounitario da parte della CGUE nella già citata
pronuncia del 27 novembre 2019 (C 402/18), a seguito alla modifica del comma 14 dell’art. 105 del codice dei con-
tratti.
Al suo posto è stata inserita l’espressa previsione secondo cui, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in su-
bappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere
ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente prin-
cipale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subap-
palto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle cate-
gorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 49
del decreto legge in esame, le amministrazioni competenti assicurano la piena operatività della Banca Dati Naziona-
le dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del d.lgs. n. 50 del 2016; adottano il documento relativo alla congruità
dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del codice dei contratti pubblici e dell'art. 8,
comma 10- bis, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;
adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. in esame il regolamento di cui all'art. 91, com-
ma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che individua le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione ma-
fiosa nell'attività di impresa).
50