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P. 53

Rubrica Legale

         tici sopra soglia comunitaria (per quelli sottosoglia si applicano le previsioni semplificate di cui al d.l. n. 76/2020,
         così come modificate dal D.L. in esame), contemplando la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza
         pubblicazione di bando, ex art. 63 del codice dei contratti pubblici per i settori ordinari (e uso della procedura nego-
         ziata senza previa indizione di gara ex art. 125 del medesimo codice per i settori speciali), in relazione agli affida-
         menti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché
         servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR,
         la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre
         2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricor-
         so ad altra procedura di affidamento.
         L’art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede una misura funzionale all’inserimento al lavoro di donne e giovani, preveden-
         do che le aziende che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, qualora risultino affidatarie dei
         contratti di appalto relativi a opere che rientrino nel PNRR presentano un rapporto sulla situazione del personale in
         riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali.
         Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inseri-
         mento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere
         l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.
         E’ previsto che nei bandi di gara siano riconosciuti punteggi aggiuntivi per gli operatori economici che nel triennio
         precedente non siano risultati destinatari di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori, che utiliz-
         zano strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che si impegnino ad assumere donne e
         giovani sotto i 36 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per
         promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali,
         che abbiano presentato o si impegnino a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari di durata del contratto di
         appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30 dicembre 2016, n.
         254.
         Salva la possibilità di adeguata e specifica motivazione in senso contrario, le stazioni appaltanti includono nei bandi
         di gara l’obbligo del partecipante di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire
         il contratto.


         Il decreto legge 77/2021, ha introdotto interessanti novità anche in materia ambientale, le quali possono essere
         riassunte come segue.


         7. VIA e VAS

         Gli articoli da 17 a 26 (con esclusione dell’articolo 22-bis e 24-bis) del decreto legge 77/2021 hanno modificato in
         più parti la disciplina VIA contenuta nel del D. Lgs. 152/2006.
         L’articolo 28 invece apporta non sostanziali modiche alla disciplina del procedimento di VAS.
         Tra le misure per velocizzare l’approvazione dei progetti PNRR-PNIEC sono stati previsti:

         i) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC: da nominare con successivo decreto, essa sarà composta da 40 membri
         con esperienza adeguata; svolgerà la sua attività a tempo pieno; avrà durata di 5 anni con possibilità di rinnovo per
         una sola volta.
         ii) L’automatica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere, gli impiantì e le infrastrutture
         necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al rag-
         giungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC.
         iii) Il dimezzamento dei termini della fase di consultazione del pubblico.

         iv) L’adozione del provvedimento di VIA per i progetti PNRR-PNIEC da parte del direttore generale del ministero
         della Transizione ecologica di concerto con il direttore generale del ministero della Cultura con tempi più brevi ri-
         spetto al procedimento di VIA statale ordinaria.
         v) Il rimborso al proponente del 50% degli oneri istruttori a fronte del ritardo nel rilascio della VIA.

         vi) La riduzione dei tempi per il rilascio della VIA i tempi per il rilascio della VIA per i progetti PNRR-PNIEC, al netto
         dei tempi a favore del proponente, in forza delle modifiche introdotte dal decreto legge “semplificazioni bis” do-

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