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PANGEA Numero 7 Anno 2021
76/2020, né dal D.L. n. 77/2021) oppure la disciplina temporanea “semplificata” introdotta dal D.L. n. 76/2020, così
come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021.
4. Decreto sblocca cantieri e appalto integrato
L’art. 52 del D.L. n. 77/2021 ha apportato delle modifiche anche al d.l. 18 aprile 2019, n. 32, cosiddetto decreto
sblocca cantieri convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Tra le diversi modifiche si segnala la proroga al 30 giugno 2023, rispetto alla data precedentemente fissata al 31
dicembre 2021, della sospensione a titolo sperimentale dell’applicabilità della disciplina dell’art. 59, comma 1, del
codice dei contratti pubblici, nella parte in cui vieta il ricorso all’appalto integrato (affidamento congiunto della pro-
gettazione e dell'esecuzione di lavori), con le sole eccezioni dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di
progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanzia-
ria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo. Vengono, altresì, prorogati al 30 giugno 2023 i termini della
disciplina transitoria prevista nell’art. 1 del decreto sblocca cantieri (meno quella del comma 18 prorogata sino al
31 dicembre 2023) e le previsioni riferite alle annualità 2019, 2020 e 2021 sono sostituite il riferimento agli anni dal
2019 al 2023.
5. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e disciplina processuale. In rife-
rimento agli interventi pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC
e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
L’art. 48 del D.L. n. 77/2021 prevede la possibilità di ricorrere alla procedura alla procedura negoziata senza pubbli-
cazione di bando, di cui all'art. 63 del codice degli appalti, per i settori ordinari, e alla procedura negoziata senza
previa indizione di gara di cui all'art. 125 del medesimo codice per i settori speciali, nella misura strettamente ne-
cessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione
appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la
realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC (Piano nazionale com-
plementare) e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Viene, altresì, posta una disposi-
zione processuale secondo cui, in caso di impugnativa degli atti relativi a queste procedure di affidamento in que-
stione, relative a lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di im-
porto pari o superiore ai 100 milioni di euro, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.
Quest’ultimo è ordinariamente contemplato per le controversie aventi a oggetto le cosiddette infrastrutture strate-
giche e restringe l’ambito sia della tutela cautelare che di merito in forma specifica in considerazione dell’interesse
pubblico connesso alla realizzazione dell’opera. In particolare, il suddetto articolo 125 prescrive che il Giudice am-
ministrativo, prima di concedere la tutela cautelare, debba valutare le probabili conseguenze del provvedimento
richiesto in relazione ai diversi interessi in gioco, nonché il “preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazio-
ne dell’opera”, valutando altresì in modo adeguato l’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione
delle opere (comma 2).
Inoltre, quanto alla tutela di merito, il medesimo articolo prevede, al comma 3, che l’annullamento dell’affidamen-
to non comporta in via ordinaria la caducazione del contratto medio tempore stipulato e il risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente, con esclusione della tutela in forma specifica attraverso il su-
bentro nell’esecuzione (in tali ipotesi la caducazione del contratto viene prevista solo a fronte delle più gravi viola-
zioni della normativa in tema di appalti ai sensi dell’articolo 121 c.p.a.).
Viene, inoltre, contemplata, sempre in ordine alla realizzabilità degli interventi in questione, la possibilità di fare
ricorso all’affidamento di appalti integrati (di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori) in deroga a quanto
previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del D.lgs. n. 50 del 2016, anche sulla base del progetto di fattibilità
tecnica ed economica. L’aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici.
6. Altre disposizioni
L’art. 53 del D.L. n. 77/2021 prevede una procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici stru-
mentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informa-
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