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Rubrica Legale

         3. Appalti sottosoglia e modifiche al primo Decreto Semplificazioni d.l. 16 luglio 2020, n. 76

         L’art. 51 del decreto legge in esame ha apportato rilevanti modifiche al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge
         11 settembre 2020, n. 120, anche detto Decreto Semplificazioni, che aveva previsto, all’art. 1, sotto la spinta dell’e-
         mergenza del Covid 19, una disciplina temporanea per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottoso-
         glia sino al 31 dicembre 2021.
         In particolare la disciplina era applicabile alle procedure di affidamento in cui la determina a contratte o l’altro atto
         di avvio siano adottati in una data compresa fra quella di entrata in vigore del decreto legge n. 76/2020 e il 31 di-
         cembre 2021. Quest’ultimo decreto ha ridotto a due le tipologie di affidamento degli appalti sottosoglia comunita-
         ria (rispetto alle cinque tipologie introdotte dal decreto sblocca cantieri, così come convertito in legge) e, in partico-
         lare, ha previsto all’art. 1, comma 2:
         - lett. a) l’affidamento diretto “puro” per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi com-
         presi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
         - lett. b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di
         almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga con-
         to anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o
         tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
         architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo
         35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
         euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione
         di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle
         soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
         L’art. 51 del decreto legge n. 77/2021 in esame proroga sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare le indicate
         procedure in deroga agli articoli 36, comma 2, per i contratti sotto soglia, e 157, comma 2, inerente agli incarichi di
         progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzio-
         ne, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

         Il medesimo articolo modifica anche i presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lette-
         re a) e b) dell’art. 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020 e in particolare prevedendo:
         a) l’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
         di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi
         la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fer-
         mo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
         18 aprile 2016, n. 50;

         b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
         cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche
         di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
         elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e archi-
         tettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
         del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione
         di euro, ovvero di almeno dieci operatori per
         lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del code dei contratti pubbli-
         ci. Inoltre, il medesimo art. 51 del D.L. n. 77/2021 proroga sino al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transito-
         ria del D.L. 76/2020 inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2021.
         Il comma 3 dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere intertemporale indicando che le modifiche
         apportate alle diposizioni del D.L. n. 76/2020 sull’affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle procedu-
         re avviate dopo data dell’1 giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021.

         Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto n.
         77/2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad
         applicarsi la disciplina del d.l. n. 76/2020 nella formulazione antecedente alla modifica. In sostanza, attualmente e
         sino al 30 giugno 2023, secondo l’interpretazione più plausibile la stazione appaltante può procedere all’affidamen-
         to degli appalti sotto soglia comunitaria utilizzando, a sua scelta, la disciplina “ordinaria” prevista dall’art. 36 del
         codice dei contratti (che non risulta formalmente derogato o sospeso, neanche temporaneamente, né dal D.L. n.


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