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Rubrica Legale
nello studio di impatto ambientale e le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
Le determinazioni espresse nella conferenza di servizi svolta in questa fase potranno essere modificate o integrate
solo in presenza di elementi significativi emersi successivamente. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono
nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi
ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis D. Lgs. 152/2006. L’e-
spletamento della fase preliminare può portare inoltre ad una riduzione dei termini della conferenza di servizi deci-
soria prevista dal comma 7 dell’art. 27-bis, cioè quella che dovrà adottare il PAUR.
La previsione di una fase di consultazione preventiva risponde all’obiettivo di velocizzare il rilascio del PAUR.
viii) Modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale
(PAUR) finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi
necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche:
- le integrazioni documentali che l’autorità competente può richiedere al proponente possono riguardare anche i
titoli abilitativi compresi nel PAUR;
- qualora il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazio-
ni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel PAUR ;
- qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettua-
le esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di verifiche, riesami o
nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera stessa, l’amministrazione competente indica in conferenza le con-
dizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definiti-
vo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi
emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo;
- se le opere autorizzate rivestono il carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli
strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza deve darne
atto.
7.2 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica
Sono introdotte non rilevanti modifiche alla disciplina della VAS contenuta negli articoli 11-18 del D. Lgs. 152/2006.
In particolare sono apportate modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto am-
bientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.
Piuttosto generica appare la previsione contenuta nel nuovo comma 3-bis inserito nell’art. 18 del D. Lgs. 152/2006.
La norma affida, infatti, all’autorità competente il compito (ad esempio il Comune per i piani urbanistici) di verifica-
re lo stato di attuazione del piano o programma e degli effetti da esso prodotti nonché del contributo del medesimo
al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale
e regionali.
8. Interpello ambientale
L’art. 27 del decreto legge 77/2021 ha introdotto un nuovo articolo nel Codice
dell’ambiente, il 3 septies, con il quale ha disciplinato l’istituto dell’interpello ambientale.
La ratio è quella di facilitare la risoluzione di dubbi interpretativi legati all’applicazione di norme e procedure in ma-
teria ambientale, attraverso uno strumento “semplice” che consenta un costante confronto tra operatori privati e
ministero della Transizione Ecologica.
Sotto il profilo procedurale, viene prevista la possibilità di inviare al MiTE istanze di ordine generale, sull'applicazio-
ne della normativa ambientale statale, da parte di alcuni soggetti, vale a dire:
- le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città
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