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PANGEA Numero 7 Anno 2021
Durante l’esame parlamentare per la conversione in legge del decreto 77/2021 è stato approvato un emendamento
volto a modificare l’articolo articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, relativo alle disposizioni in materia
di matrici materiali di riporto.
Si ricorda che questo articolo reca l’interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del
2006, in base al quale sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime dei rifiuti:
- alla lettera b), il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente
al terreno;
- alla lettera c), il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costru-
zione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato
escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, me-
diante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Nello specifico, con le modifiche introdotte viene sostituito integralmente il comma 3 prevedendo che le matrici
materiali di riporto, che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione, siano gestite nell'ambito dei pro-
cedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano
di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.
Considerazioni finali
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