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PANGEA Numero 7 Anno 2021
competente;
- in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a
cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con Dpcm, su proposta del Ministro della transizione eco-
logica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto che subentra con i medesimi po-
teri;
- in materia di espropriazione per pubblica utilità dal Dpr 327/2001 (Testo Unico espropri) vengono ridotti a metà
diversi termini e sono previste semplificazioni per le occupazioni d’urgenza delle aree necessarie alla esecuzione
delle opere.
12. Bonifica dei siti contaminati
L’articolo 37 del d.l. 77/2021 ha introdotto alcune misure al fine di accelerare le procedure di bonifica e la riconver-
sione dei siti industriali, intervenendo sulla disciplina prevista da numerosi articoli del Codice dell’ambiente.
Viene in particolare modificato l’art. 242 che definisce le procedure operative ed amministrative in materia di boni-
fica, ovvero le misure da porre in essere al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o
all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione.
Nello specifico, viene modificato il comma 7 stabilendo che, con il provvedimento di approvazione regionale del
progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, siano stabiliti non
solo i tempi di esecuzione nonché indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, ma anche:
- le verifiche intermedie per la valutazione dell’efficacia delle tecnologie di bonifica adottate,
- le attività di verifica in corso d’opera necessarie per la certificazione di cui all’articolo 248, comma 2, con oneri a
carico del proponente.
Viene inoltre inserito un nuovo comma, il 7-bis in base al quale, qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del
suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possi-
bile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici am-
bientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate.
Resta comunque fermo l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da conta-
minazione.
In sede di conversione in legge è stato introdotto anche un successivo comma, 13 bis, con il quale è stato definito
un procedimento amministrativo per l’individuazione dei valori di fondo nelle ipotesi in cui la procedura di bonifica
interessi un sito, in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino il livello
delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V
della parte quarta del Codice dell'Ambiente.
Diverse modifiche sono state apportate anche all’art. 242 ter che disciplina gli interventi e le opere nei siti oggetto
di bonifica.
Si ricorda che questo articolo è stato introdotto dal d.l. 76 del 2020, al fine di ampliare e semplificare la realizzazio-
ne di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, a condizione che
tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino
rischi per la salute dei lavoratori.
Nel dettaglio delle modifiche introdotte si segnala innanzitutto che i progetti del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza sono aggiunti agli interventi e alle opere che possono già essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, ivi com-
presi i siti di interesse nazionale.
Ciò, come evidenziato nella relazione illustrativa, consentirà che anche i siti non ancora bonificati possano essere
immediatamente utilizzati per la realizzazione dei progetti del PNRR.
Viene successivamente chiarito che le disposizioni sugli interventi e le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica
si applichino anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi, ma comportano occupazione permanen-
te di suolo, a condizione che sul sito oggetto di bonifica sia già stata effettuata la caratterizzazione.
Infine, si segnala l’introduzione del nuovo comma 4 bis, che prevede l’applicazione della procedura prevista dall’art.
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