Page 57 - C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\msoF529.tmp
P. 57

Rubrica Legale

         - gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizio-
         ne, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni;
         - gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna abbia una durata inferiore a
         trenta giorni.
         Tra le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del decreto, si segnalano le novità apportate all’art. 230
         del D.Lgs. 152 del 2006, relativo alla manutenzione delle infrastrutture a rete. In particolare, sono stati chiariti alcu-
         ni aspetti della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, superando le
         numerose incertezze applicative, dovute ad una nebulosità della norma e “aggravate” dalle molteplici interpreta-
         zioni fornite nel tempo.
         È stato quindi specificato che tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manuten-
         tiva.

         Sotto il profilo procedurale, inoltre, si prevede che la raccolta e il trasporto siano accompagnati da un unico docu-
         mento per ciascun automezzo e relativamente al percorso di raccolta.

         Il modello di questo documento dovrà essere definito con una delibera dell’albo gestori ambientali, entro 60 giorni
         dall’entrata in vigore della disposizione (ossia entro il 28 settembre 2021).

         È stato inoltre chiarito che tali rifiuti possono essere:
         - conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero;

         - o in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o l’unità locale del soggetto che svolge l’attività di
         pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del Codice dell’am-
         biente.

         Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’albo dei gestori ambienta-
         li, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e all’iscrizio-
         ne all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 298 del 1974.
         L’art. 35 del d.l. 77/2021 interviene anche sui contenuti dei piani regionali per la gestione dei rifiuti, modificando
         l’art. 199 del Codice dell’ambiente.
         In particolare, viene previsto che i piani regionali per la gestione dei rifiuti devono, tra l’altro, contenere anche:

         - l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione;
         - idonee modalità di gestione e smaltimento in ambito regionale dei rifiuti contenenti amianto, al fine di evitare
         rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.
         L’obiettivo è quello di assicurare un maggiore monitoraggio, a livello regionale, dei flussi di questi rifiuti e la predi-
         sposizione delle misure necessarie per garantirne la loro corretta gestione.


         11. Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico

         Durante l’iter di conversione in legge del dl 77 del 2021 è stato introdotto un
         nuovo articolo, il 36-ter, a mente del quale:
         - tutte le figure commissariali previste dalle diverse normative vengono ricondotte ad unità, creando l’unica figura
         del Commissario di Governo;
         - gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati, non-
         ché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del PNRR sono dichiarati interventi
         di preminente interesse nazionale;
         - i commissari di Governo promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazio-
         ne degli interventi, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell’iter approvativo e
         autorizzativo di ogni intervento; mentre le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nullaosta, anche am-
         bientali, assumono come prioritarie le attività indicate dai commissari di Governo;
         - gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del
         Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente


                                                                                                               57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62