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PANGEA Numero 7 Anno 2021

         vrebbero essere pari a 175 giorni.

         Criteri di priorità da seguire nella valutazione dei progetti
         Nella trattazione dei procedimenti sia la Commissione tecnica speciale PNRR-PNIEC sia la Commissione ordinaria
         VIA potranno dare la precedenza ai progetti:
         - con un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro,
         - aventi una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a

         quindici unità di personale,
         - correlati a scadenze brevi e predeterminate.


         7.1 Misure per la semplificazione del procedimento di VIA
         Nell’ambito della semplificazione del procedimento di VIA, la nuova disciplina prevede:
         i) una procedura specifica in caso di varianti che riguardano progetti già autorizzati che comportino modifiche e
         adeguamenti tecnici non sostanziali. In tal caso il soggetto interessato chiede all’autorità competente di esprimersi
         sull’eventuale procedura da avviare.
         ii) la verifica di assoggettabilità e la consultazione preventiva: si prevedono, termini certi per lo svolgimento di
         determinate fasi procedurali e la riduzione di alcuni termini già previsti.
         iii) nuovi termini per la verifica dell’istanza di VIA e per l’eventuale richiesta di

         documentazione integrativa .
         iv) l’adozione del provvedimento di VIA statale da parte dell’autorità competente di concerto con il direttore gene-
         rale del ministero della Cultura prima delle modifiche il provvedimento doveva essere adottato dal ministro
         dell’Ambiente
         v) una nuova disciplina unitaria delle procedure da seguire nei casi di inerzia nella conclusione del procedimento
         e dell’attivazione del potere sostitutivo, sia per i progetti inclusi nel PNRR-PNIEC che per quelli ordinari.

         vi) il provvedimento unico ambientale: si dispone che il PUA è comprensivo delle sole autorizzazioni ambientali
         elencate, ossia:
         a) autorizzazione integrata ambientale

         b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
         c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale
         derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte;

         d) autorizzazione paesaggistica;
         e) autorizzazione culturale;

         f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico;
         g) nulla osta di fattibilità (Seveso) ;

         h) autorizzazione antisismica.
         La ratio della elencazione normativa consiste nella restrizione delle autorizzazioni ricomprese nel PUA per agevola-
         re la formulazione delle istanze che, sulla base dell’esperienza maturata, spesso sono redatte in modo inesatto e
         riportano autorizzazioni che non sono annoverabili tra quelle ambientali, con conseguente necessità dell’ammini-
         strazione di richieste di perfezionamenti dell’istanza medesima.

         E’ stata prevista, inoltre, la facoltà per il proponente di richiedere l'esclusione dal procedimento unico dell'acquisi-
         zione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel
         caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-
         amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.
         vii) Nuova fase preliminare (facoltativa) al provvedimento autorizzatorio unico regionale: il proponente, prima di
         presentare l’istanza per la VIA può definire in contradditorio con l’autorità competente le informazioni da inserire


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