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PANGEA Numero 7 Anno 2021
- dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche,
storiche, paesaggistiche ed urbanistiche.
Ciò è stato inizialmente considerato come una novità stravolgente, almeno per l’opera ordinaria, atteso che in real-
tà nelle opere strategiche si è sempre parlato di un progetto preliminare potenziato.
Con riferimento al processo diagnostico di conoscenza del terreno e del territorio in un appalto eseguito su di un
PFTE (che dunque dovrà essere il più completo possibile), non è pensabile lasciare al concorrente l’integrazione del
quadro conoscitivo, tuttalpiù per opere ordinarie, appaltate al limite su progetto definitivo potrà essere possibile la
definizione di un contenuto minimo di approfondimenti lasciata alla fase di sviluppo della progettazione successiva.
Il PFTE deve, inoltre evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate le eventuali fa-
sce di rispetto, le misure di salvaguardia, nonché ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energe-
tiche dell'opera in progetto, con riferimento:
- al contenimento dei consumi energetici
- alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
- All'impatto sul piano economico-finanziario (PEF) dell'opera.
Occorrerà, dunque, fare le valutazioni energetiche e dire quale sia il loro impatto sul PEF dell’opera, ossia riguar-
danti non solo le stime economiche di realizzazione del progetto, ma anche e soprattutto quelle che riguardano per
gli anni futuri la possibilità di manutenzione e di risparmio energetico dell’opera che realizziamo.
Sempre ai sensi del co.6 dell’art. 23 il PFTE deve indicare:
- le caratteristiche prestazionali;
- le specifiche funzionali;
- la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale;
- i limiti di spesa (essi, invero, sono fissati dalla SA, nel progetto sono riportati; le stime economiche devono essere
inferiori ai limiti di spesa; qualora siano più alti, la SA dovrà dire come procedere).
Le linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di
contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC pongono i principi generali che indirizzano i contenuti del PFTE, indi-
viduandoli in:
1. semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché
in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dall’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investi-
menti pubblici e delle attività economiche <….>;
2. previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affida-
mento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambien-
tali minimi (CAM);
3. previsione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei pre-
statori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
4. previsione di misure per favorire l’inclusione delle microimprese, piccole e medie imprese nella fase di realizza-
zione dell’opera (articolo 30 comma 7 e art. 51 del Codice);
5. introduzione della digitalizzazione inerente ai processi relativi agli investimenti pubblici previsti dal PNRR e dal
PNC, in funzione della riforma e della riconfigurazione delle stazioni appaltanti.
Le line guida, inoltre, inseriscono due macrofasi nella cornice metodologica di riferimento per la redazione del
PFTE:
la prima consiste nell’individuazione dell’intervento infrastrutturale (Project phase) mediante Valutazione ex ante
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