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Rubrica Legale

         - sui contenuti del PFTE;
         - sugli elaborati da allegare al PFTE;
         - sulle modalità di trasmissione del PFTE al Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
         Nel quadro dell’innovazione normativa e procedurale introdotta dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, le linee
         Guida sono volte, quindi, a definire il contenuto essenziale dei documenti, degli eventuali modelli informativi digita-
         li e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l’affidamento sulla base del PFTE, secondo quanto stabilito
         dall’art. 48, comma 7, terzo periodo del D.L. Semplificazioni Bis.
         l documento rappresenta l’unico elemento che definisce i contenuti del PFTE; la sua importanza, va oltre il limite
         dei progetti del PNRR, andando a costituire l’elemento di riferimento anche per tutte le altre occasioni di affida-
         mento di incarichi.
         Per tali ragioni nel prosieguo ci si soffermerà su (solo alcuni) degli aspetti principali delineati dalle linee guida.
         Le linee guida nascono nel contesto normativo del codice degli appalti , Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e,
         segnatamente, con riferimento all’art. 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori non-
         ché per i servizi”, il quale prevede tre livelli di progettazione:
         1. progetto di fattibilità  tecnica ed economica;

         2. progetto definitivo;
         3. progetto esecutivo.
         Tale norma deve essere coordinata con l’art. 3 del d.lgs. 50/2016  “Definizioni” che alla lettera ggggg-ter) rubricato
         «unità progettuale», prevede il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratte-
         ristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto.
         Successivamente è stata introdotta nel codice appalti la definizione di quadro esigenziale (art. 3 c.1 lett. ggggg-
         nonies  d.lgs. 50/2016), il quale consiste nel documento che viene redatto ed approvato dall'amministrazione in fase
         antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla
         tipologia  dell'opera  o  dell'intervento  da  realizzare  gli  obiettivi  generali  da  perseguire  attraverso  la  realizzazione
         dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quanti-
         tative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specifica ti-
         pologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati.

         Tale quadro esigenziale si traduce nel documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P) previsto dall’ art. 23, c.4, d.
         lgs. 50/2016 a mente del quale la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’in-
         tervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della
         progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il
         livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progetta-
         zione.
         Proseguendo con l’analisi dei livelli di progettazione l’art. 23 c.5, del d. lgs. 50/2016 descrive il primo livello: pro-
         getto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE).

         Secondo la definizione normativa il PFTE individua la soluzione che  presenta  il miglior rapporto tra costi e benefici
         per la collettività, considerando in tal senso gli aspetti sociali coinvolti, deve consentire inoltre, ove necessario, l'av-
         vio della procedura espropriativa e sostituisce il progetto preliminare per le opere proposte in variante urbanistica
         di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
         Da un punto di vista fattivo, dunque il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, le indagini e gli studi
         necessari per la definizione degli aspetti di cui al c.1 dell’art. 23 (che pone tra gli obbiettivi della progettazione,
         esemplificativamente: il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; la qualità architettonica e tecnico funzio-
         nale e di relazione nel contesto dell’opera; un limitato consumo del suolo etc.):

         - gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
         tecnologiche dei lavori da realizzare;

         - le stime economiche (che dunque devono essere note nel loro importo massimo sino da questa fase);
         - la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali secondo le modalità previste nel regolamento.


         Ai sensi del comma 6 dell’art. 23 del codice appalti il PFTE è redatto sulla base:



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