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PANGEA Numero 7 Anno 2021
Gli articoli 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con legge n. 108/2021), stabiliscono, ri-
spettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica (PFTE) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei
relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
L’ammontare dei fondi stanziati e le tempistiche previste per l’utilizzo dei fondi della Resilience and Recovery Faci-
lity e del Fondo Complementare Nazionale comportano da un lato l’esigenza di semplificare le procedure per ac-
celerare i tempi della realizzazione delle opere ma, allo stesso tempo, impongono scelte mirate a garantire la qua-
lità progettuale degli interventi.
Il PNRR promuove, quindi, il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione, la realizzazione e la gestio-
ne di un’infrastruttura, mettendo al centro la sostenibilità e l’innovazione in tutte le sue principali accezioni.
4. La legge europea 2019-2020
Anche la recente legge europea 2019 -2020 (l. 23.12.2021, n. 238 recante “Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” entrata in vigore il 1° febbraio 2022 è interve-
nuta sul testo del Codice degli appalti modificando, tra l’altro, l’art. 31 (“Ruolo e funzioni del responsabile del pro-
cedimento negli appalti e nelle concessioni”).
Il “restyling” di tale norma è stato effettuato per facilitare l’affidamento degli incarichi di progettazione (nonché
quelli di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo) nonché di quegli incarichi che la Pubblica Ammi-
nistrazione ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento. Per il nuovo
testo normativo essi “ vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferio-
re alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”.
Si tratta quindi di una norma che facilita il Responsabile Unico del Procedimento nell’individuazione fiduciaria dei
professionisti tecnici a proprio supporto nelle procedure da porre in essere in applicazione della normativa del
PNRR.
Nella citata norma viene anche agevolata l’attività del progettista nel senso che gli è consentito affidare a terzi
(formalizzando accordi di diritto privato) attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambien-
tale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richie-
ste apposite certificazioni o competenze. Naturalmente, anche per tali attività (che non sono qualificate come su-
bappalto) resta ferma la responsabilità professionale e risarcitoria del progettista medesimo (che potrà essere
tutelata nei confronti dei suoi contraenti modulando adeguatamente il contenuto degli accordi).
5. Spunti conclusivi e prospettive di riforma.
La normativa a cui si è fatto cenno – in continuo divenire – ha inciso ed inciderà ancora fortemente sulla Pubblica
Amministrazione e sulle procedure amministrative che essa (a vari livelli) dovrà avviare per attuare il PNRR
nell’ambito dei contratti pubblici.
Al riguardo sappiamo che il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 è comunque ormai – dagli ope-
ratori e dagli studiosi - ritenuto inadeguato. Il Governo ne è consapevole tanto è vero che già il 21 luglio 2021 è
stato presentato al Parlamento il disegno di legge delega per la riscrittura ad opera del Governo Draghi del Codice
degli appalti, che non appare essere più riformabile o emendabile, necessitando, appunto, di una riscrittura totale.
Ciò per renderlo aderente alla normativa eurounitaria e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza amministrativa
degli ultimi anni. Una “nuova codificazione” – si auspica più snella, razionale e più “mirata” a disciplinare con chia-
rezza i vari settori – che risponde alle impellenti necessità che il PNRR impone.
Attualmente il disegno di legge delega è all’esame del Senato: confidiamo che l’iter parlamentare si concluda pre-
sto per consentire al Governo “entro il termine di sei mesi” dall’entrata i vigore della legge in questione di redige-
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